“Quel contratto è illegittimo, il Comune non poteva andare a trattativa privata in quel modo”. E’ la convinzione del capogruppo di Fratelli d’Italia Giorgio Marcotulli, che ha presentato una mozione, da discutere al prossimo Consiglio comunale di Porto Sant’Elpidio, in cui avanza dubbi sulla regolarità del preliminare di vendita stipulato dal Comune con la Azzurro Srl per vendere il lotto di via Mameli. Un accordo che, come noto, rientra nell’operazione di parziale acquisto e recupero dell’ex cineteatro Gigli.

Marcotulli ripercorre tutto l’iter della vicenda, dalle gare pubbliche andate deserte, fino alla decisione della giunta, nel 2016, di andare a trattativa privata. “L’ultima asta per vendere il lotto – ricorda Marcotulli – prevedeva un prezzo in partenza di 1.380.000 euro, oltre oneri per spostamento della servitù Enel, a carico dell’acquirente. La permuta tra terreno di via Mameli ed ex cineteatro è stata approvata in Consiglio comunale, poi annullata, con la decisione di separare le due operazioni. A dicembre 2017 si è approvato lo schema del contratto preliminare di vendita, ritenendo sufficiente dichiarare congruo un valore di 1,2 milioni di euro, poiché in linea con la somma prevista nel piano alienazioni”.

L’ex candidato Sindaco ricorda come le norme per l’alienazione del patrimonio immobiliare pubblico rimandino ad una legge del 1908 e ad un regolamento del 1909, oltre a modifiche ed integrazioni successive. “La legge afferma che gli immobili per i quali sia avvenuta una diserzione d’incanto possono, quando l’Amministrazione lo ritenga conveniente, essere venduti a partiti privati, sempre che non siano variati se non a tutto vantaggio dello Stato, il prezzo e le condizioni di vendita. Il Regio decreto 2440 del 1923 stabilisce il principio che il contratto possa essere concluso a trattativa privata solo qualora, per speciali ed eccezionali circostanze, non possano essere utilmente seguite le forme del pubblico incanto. Un successivo decreto sviluppa il principio elencando le ipotesi in cui si possa prevedere la trattativa privata, senza comunque stabilire le modalità di determinazione del prezzo e/o le modalità di vendita”.

Il consigliere di minoranza cita poi una legge del 1997, che permette alle amministrazioni di derogare alle norme, mediante approvazione di un proprio regolamento. Quello di Porto Sant’Elpidio, datato 1999, “prevede l’asta pubblica da adottare per beni di valore superiore a 500 milioni, mentre per beni di valore inferiore a Lire 100 milioni consente l’utilizzo della trattativa privata prescrivendo comunque anche in questo caso un’evidenza
pubblica dell’evento”. Da qui la conclusione di Marcotulli. “Il nostro regolamento non individua, né prevede, il caso di specie in cui le aste siano rimaste deserte, quindi non autorizza la procedura sostitutiva della trattativa privata, pertanto la fattispecie resta da intendersi assoggettata alla Legge 783/1908 e successive modificazioni. Altri Comuni hanno adeguato i regolamenti, inserendo anche criteri da adottare in caso di aste deserte e percentuali di massimo ribasso praticabili in caso di trattativa privata”.

In conclusione, secondo Marcotulli il contratto di vendita del lotto è illegittimo. “La trattativa privata – osserva l’esponente di Fratelli d’Italia – si poteva effettuare solo a condizioni vantaggiose per l’ente rispetto a quelle della gara pubblica. Invece il prezzo è stato variato ed è sfavorevole per il Comune rispetto all’ultima asta bandita”. La richiesta, di cui si discuterà in aula, è quella di interessare la commissione consiliare per migliorare il regolamento consiliare sull’alienazione degli immobili, e di valutare l’illegittimità della delibera di giunta che approvò il contratto di vendita del lotto di via Mameli al prezzo di 1,2 milioni, diminuito rispetto al valore di € 1.380.000 bandito nell’ultima asta pubblica, e di tutti gli atti presupposti e conseguenti, incluso il contratto preliminare di vendita stipulato”.

P.Pier.

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