Riceviamo da Domenico Ciaffaroni, capogruppo di Uniti per Montefortino, e pubblichiamo:
«Se non ci fosse di mezzo la sicurezza dei cittadini e la stagione turistica nel cuore del Parco dei Sibillini, ci sarebbe da ridere. L’Amministrazione comunale è riuscita in un’impresa da record: emanare due ordinanze in meno di ventiquattro ore, smentendo se stessa, creando un pasticcio terminologico e gettando nel caos escursionisti e operatori.
Dalla pezza al buco: il valzer dei divieti.
Tutto inizia il 17 luglio con l’ordinanza sindacale n. 32, che nelle intenzioni doveva riaprire il tratto del sentiero E9, dal Parcheggio di Valleria al secondo bivio per l’Eremo di San Leonardo, dopo la fine dei lavori del Tennacola. Ma fin dalle prime righe si è capito che negli uffici comunali regnava la totale confusione.
L’Ordinanza che doveva essere revocata (n. 30 del 30/06/2026) vietava l’accesso all’area facendo riferimento alla “strada comunale” e interdicendo sia il traffico veicolare che quello pedonale. Poi, d’un tratto, l’ordinanza di rettifica (n. 32 del 17/07/2026) cambia le carte in tavola e parla esclusivamente di “percorso escursionistico E9”, disponendo la «revoca dell’Ordinanza Sindacale n. 30 del 30/06/2026 e la conseguente riapertura del percorso escursionistico E9 che dal parcheggio in località Valleria conduce fino al secondo bivio di accesso all’Eremo di San Leonardo».
A questo punto la domanda sorge spontanea: cosa è stato effettivamente revocato? Si sta annullando un divieto di circolazione stradale o si sta regolamentando un sentiero di montagna? Questa sovrapposizione superficiale dimostra una profonda approssimazione nella redazione degli atti pubblici. Il risultato è una riapertura “a metà” e formalmente contraddittoria: se da un lato il sentiero escursionistico E9 torna ad essere percorribile a piedi, dall’altro la strada comunale in quanto tale non è stata riaperta integralmente attraverso un atto di revoca chiaro ed inequivocabile.
Il miracolo del rischio dimezzato (grazie ai Carabinieri Forestali Parco)
Il capolavoro del pasticcio, però, si compie sul fronte della sicurezza. Nella prima ordinanza, il Sindaco imponeva l’uso del casco da alpinismo e dell’abbigliamento tecnico come condizione vincolante per accedere al percorso, motivando la decisione con la pericolosità del tracciato. Un obbligo tassativo che avrebbe trasformato la zona in una trappola burocratica: un sentiero storicamente adatto alle famiglie sarebbe così diventato un percorso per alpinisti.
Peccato che l’Amministrazione si era completamente dimenticata di specificare le sanzioni: come avrebbero dovuto comportarsi gli organi di controllo davanti a un escursionista senza casco? Quali multe applicare? Niente, il vuoto normativo totale. Un diktat teorico privo di gambe giuridiche.
Meno di 24 ore dopo, ecco il clamoroso dietrofront con la “rettifica”: per la serie scusate, non è più un obbligo ma un consiglio. In meno di una giornata siamo passati magicamente da una situazione di grave pericolo per caduta massi dai versanti a un “rischio ordinario compatibile con la montagna”. Un vero e proprio miracolo geologico e amministrativo!
Peccato che questo repentino cambio di visione non sia farina del sacco dell’Amministrazione, ma il risultato del tempestivo e provvidenziale intervento dei Carabinieri Forestali Parco. Sono stati i militari a dover spiegare al Comune la macroscopica scivolata giuridica che si stava compiendo, evitando che un’ordinanza scritta male si trasformasse in un incubo ingestibile per i controlli sul territorio.
La cosa più grave è che non parliamo di una situazione nuova: l’Ufficio Tecnico conosce benissimo la situazione e la questione del casco, già ampiamente affrontata negli anni passati, tanto da aver persino provveduto a installare appositi cartelli informativi sul posto. Com’è possibile, allora, ignorare i propri stessi precedenti e cambiare idea sulla gravità del rischio in poche ore solo dopo essere stati bacchettati dagli organi di controllo esterni?
L’arte della “rettifica”: come mascherare un’inapplicabilità con il burocratese
È qui che entra in gioco la classica retorica dell’amministrazione in difficoltà. Invece di ammettere con trasparenza la “gaffe”, il Comune ha tentato la via del “maquillage” burocratico.
Nel testo di rettifica si legge infatti che la precedente formulazione “può essere suscettibile di interpretazione quale introduzione di specifiche condizioni obbligatorie”, quando la volontà dell’Ente era “esclusivamente quella di richiamare l’attenzione sui rischi residui”.
In altre parole: la colpa non è di chi ha scritto un obbligo imperativo, ma di chi lo ha letto intendendolo come tale.
Una formula di comodo usata per far passare il messaggio che l’atto precedente fosse solo “frainteso”, quando in realtà è stata fatta una vera e propria inversione di marcia per evitare l’insostenibilità pratica di quanto decretato il giorno prima.
Un campionario di vizi giuridici: ecco cosa rischiava l’ente con l’Ordinanza 32 del 17-07-2026
Con il primo testo, l’ente era incappato – senza nemmeno rendersene conto – in una serie di criticità legali e vizi di motivazione micidiali, che avrebbero esposto l’ordinanza a una pioggia di pesanti responsabilità:
- Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca: L’atto conteneva un paradosso logico insanabile. Da un lato dichiarava il sentiero sicuro e nuovamente percorribile sulla base dei sopralluoghi tecnici, ma dall’altro prescriveva misure coatte (l’obbligo del casco) contro un pericolo imminente di caduta massi. O il sentiero è sicuro, o non lo è.
- Difetto di motivazione e di istruttoria (Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990): L’ordinanza era viziata da un eccesso di potere per carenza dei presupposti e illogicità. Nel testo mancava infatti qualsiasi dato tecnico, geologico o geomorfologico che giustificasse la scelta specifica dell’obbligo del casco e che chiarisse l’esatto livello di rischio residuo.
- Violazione del principio di precauzione: L’ente ha riaperto l’area formalizzando nero su bianco la persistenza di un pericolo attivo da versante. Riaprire scaricando la responsabilità sul cittadino tramite l’imposizione di un DPI (il casco) – che tra l’altro è palesemente inefficace a proteggere da frane di grandi dimensioni – viola completamente la logica precauzionale del diritto amministrativo.
- Il principio di Cassazione sulla responsabilità: Qualcuno in maggioranza pensava forse di usare l’ordinanza prescrittiva come uno “scudo penale”? La giurisprudenza della Cassazione parla chiaro: la posizione di garanzia del Sindaco per l’incolumità pubblica è inderogabile. Non si può trasferire la responsabilità penale sul cittadino semplicemente imponendogli un obbligo burocratico.
Una gestione che danneggia il territorio
Questo modo di amministrare “a tentativi”, dove si firma un foglio il venerdì e lo si stravolge il sabato, lede la credibilità del nostro Comune. I turisti e le guide escursionistiche hanno bisogno di certezze, di testi chiari e di trasparenza, non di un rebus burocratico dove la valutazione del rischio geologico cambia a seconda di chi legge l’atto.
Chiediamo all’Amministrazione di fermarsi, fare un bagno di umiltà e iniziare a scrivere atti amministrativi con la serietà e il rigoroso rispetto dei precedenti e delle leggi. La sicurezza della Gola dell’Infernaccio è una cosa seria, la burocrazia creativa di questa maggioranza è diventata invece una barzelletta».















