Corsia o pista ciclabile? E’ quanto chiede all’Amministrazione comunale il capogruppo della Lega, Fabio Senzacqua. Lo fa attraverso lo strumento dell’interrogazione consigliare prendendo spunto anche dai lavori che sono in corso a Lido di Fermo dove si sta installando anche il cordolo di protezione. Senzacqua parte da alcuni riferimenti normativi, in particolare dalla legge 120 del 2020 che ha introdotto alcune modifiche al codice della strada prevedendo, per l’appunto, nuove definizioni. «Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile può essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l’uso esclusivo ai velocipedi; in tal caso essa è parte della corsia veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue. La corsia ciclabile può essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all’articolo 151 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile si intende valicabile, limitatamente allo spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi, di effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura» scrive Senzacqua ricordando che c’è anche la definizione di corsia ciclabile per doppio senso.

«Parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile è parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli». Con queste premesse l’esponente del carroccio chiede lumi. In particolare se «è legittima la realizzazione di due corsie ciclabili affiancate e a doppio senso di marcia poste entrambe su un lato della carreggiata stradale, in questo caso sul lato est del lungomare, in quanto la normativa non prevede questa possibilità, anzi la circolare del Ministero dell’Interno n. 300 prevede che “occorre ulteriormente evidenziare che, diversamente dalle piste ciclabili, la corsia ciclabile è posta all’interno della carreggiata e, in ragione della definizione generale di corsia (art. 3, c. 1, n. 12 CdS) a cui deve comunque farsi riferimento, deve avere larghezza sufficiente a permettere il transito di una fila di velocipedi. Diversamente dalla pista ciclabile, perciò, essa non può mai essere a doppio senso (bidirezionale), ma deve seguire il senso di marcia delle altre corsie presenti sulla carreggiata”, quindi se si realizzano due corsie con doppio senso di marcia non si ha una corsia ciclabile ma una pista ciclabile con l’obbligo di rispettare le norme previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 577 del 30 novembre 1999». Senzacqua esprime dubbi pure sulla segnaletica orizzontale sostenendo che nella norma si faccia riferimento solo a striscia bianca continua o discontinua «mai giall -prosegue Senzacqua-  quindi se si realizza una corsia ciclabile la striscia di segnaletica orizzontale deve essere solo di colore bianco, se si fa una segnaletica orizzontale anche con una striscia gialla si sta realizzando una pista ciclabile e se questa è a doppio senso di marcia non è una pista ciclabile su corsia riservata ammessa solo ad un unico senso di marcia, ma deve essere realizzata in sede propria e quindi con uno spartitraffico, che viene previsto per la sicurezza dei ciclisti, obbligo più volte affermato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con i seguenti pareri: n. 18892 del 27 febbraio 2088 con il quale si afferma che per le piste ciclabili biderezionali sono escluse come delimitazione le ordinarie strisce di corsia, i parcheggi laterali in linea o a spina di pesce perché i veicoli possono sconfinare nella pista ciclabile, i parapetti tubolari e i semplici delimitatori di corsia, n. 4140 del 13 gennaio 2009, n. 704 del 03 febbraio 2012 ,n. 6573 del 29 ottobre 2013, n. 7041 del 26 novembre 2013».

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