Giuseppe Fedeli

di Giuseppe Fedeli *

Sul caso Cospito, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, in un’informativa alla Camera e al Senato, ha ribadito: “Lo stato di salute di un detenuto non può costituire un elemento di pressione” sul governo.

Introdotto nell’86 ma esteso nel 1992 dopo le stragi di mafia, con il termine “41 bis” si fa riferimento all’articolo previsto dall’ordinamento penitenziario italiano, comunemente noto come “carcere duro”. È una forma di detenzione particolarmente rigorosa, cui sono destinati in particolare gli autori di reati in materia di criminalità organizzata per impedire loro di rimanere in contatto con le associazioni di cui fanno parte. Perché sia applicabile detto regime “rigorista”, è necessario che l’autorità giudiziaria verifichi la presenza di legami ancora esistenti con l’associazione. Il tema ha sollevato negli anni dibattiti e critiche, dividendo pubblico e giuristi tra favorevoli e contrari a questo regime. Si moltiplicano le iniziative di protesta e le manifestazioni della cosiddetta galassia anarchica a sostegno di Alfredo Cospito, detenuto con regime del 41 bis nel carcere di Opera (Milano), e in sciopero della fame dallo scorso ottobre. La Procura nazionale antimafia concede per Cospito l’opzione: o il 41 bis, o il regime di alta sicurezza. La decisione è dunque affidata alle valutazioni dell’autorità politica: il parere consegnato dalla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo al ministro della Giustizia Carlo Nordio è un documento lungo una decina di pagine che, parrebbe, non dà un’indicazione netta, pur ribadendo che la decisione del 5 maggio del 2022 di applicare nei confronti dell’ “anarchico dalle mille facce” il carcere duro fu, e continua ad essere, fondata.

Contro l’opzione estrema, si opina che il 41-bis va a colpire le esigenze vitali di ogni individuo e mette in pericolo il concetto di dignità dell’essere umano. Il principio costituzionale della rieducazione della pena cederebbe il passo ad una logica assolutamente repressiva, che non lascia margini o aperture. A favore, milita l’argomento secondo cui le restrizioni previste dal provvedimento sono giustificate dal “peso” degli interessi in gioco. Ad avviso di chi scrive, è fondamentale limitare se non azzerare i contatti dei boss con l’esterno. Nel regime del 41-bis, l’art. 27 della Costituzione è salvaguardato: non vengono annullati i contatti con l’esterno, ma prevalgono -giocoforza- logiche di ordine pubblico e sicurezza nazionale.
Quanto alla reclusione in carcere, questa, pur comprimendo molti diritti dell’individuo, lascia intatto quello all’autodeterminazione terapeutica: talché lo Stato non dispone del potere di intervenire coattivamente in caso di volontà di rifiutare il cibo, espressa consapevolmente: pur nella concatenazione di cause singolari, ciascuno è artefice del proprio destino.
In ultima analisi, occorre chiedersi se il governo riuscirà a liberare la vicenda da ogni residuo ideologico, per fare un bagno di “cinismo” e realpolitik e affrontare la questione con lucidità e nervi saldi. Perché non è più una questione di umanità, ma un “affaire” politico: una sfida allo Stato.

 

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* giudice

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