
Il porto turistico di Porto San Giorgio (foto Cristiano Ninonà)
di Sandro Renzi
Ci sono ancora i canoni demaniali al centro di una doppia pronuncia del Tar Marche a cui si è rivolta la società Marina, concessionaria del porto turistico sangiorgese, nel mese di dicembre. Non è un segreto che la Marina contesti da tempo il quantum dei canoni che dovrebbe versare al Comune, esattore per conto dell’Agenzia del Demanio. Al punto che, secondo i calcoli fatti dai tecnici e consulenti della società, l’importo dovuto annualmente sarebbe molto al di sotto di quanto richiesto dagli enti pubblici. Qualche giorno fa si sono svolte le udienze ad Ancona.
In un caso il concessionario chiedeva l’annullamento, previa sospensiva, della cartella di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate per una somma di 258.516 euro, comprensiva di interessi di mora e di notifica, relativi al canone demaniale per l’anno 2022. I giudici amministrativi hanno accolto la richiesta di sospensiva rinviando al 17 luglio la discussione nel merito. Una decisione che, leggendo il dispositivo, prende le mosse tanto dalla «garanzia stabilita con l’ordinanza 259/2023 che copre anche l’annualità 2022» tradotta dalla società in una polizza fideiussoria presentata al Comune a dicembre, quanto dal fatto che nel mese di luglio il Tar sarà chiamato nuovamente ad entrare nel merito del primo ricorso, quello promosso dalla Marina contro il provvedimento di decadenza della concessione stessa per il mancato pagamento dei canoni.
Con un secondo ricorso, invece, il concessionario del porto, chiamando in causa Comune, Agenza del Demanio e Ministero delle Infrastrutture, chiedeva l’annullamento del provvedimento con cui l’ente di via Veneto notificava alla Marina il pagamento del canone 2023 fissandone l’importo in 264.784 euro. L’atto contesta pure l’applicazione dell’aumento del 25,15% del canone medesimo così come stabilito da un Decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture pubblicato lo scorso febbraio. Il tribunale dorico, in questo caso, ha dichiarato il difetto di competenza indicando nel Tar Lazio quello a cui rivolgersi per definire tale questione. Peraltro l’efficacia del Decreto direttoriale sarebbe stata sospesa in via cautelare dal Consiglio di Stato nel mese di giugno. «La competenza a decidere la controversia appartiene al Tar del Lazio trattandosi di atto generale adottato da una autorità amministrativa centrale con sede a Roma». Salvo sorprese bisognerà a questo punto attendere il mese di luglio.














