di Giuseppe Fedeli *
Non sparate sul ladro!
(In margine alla condanna, inflitta al gioielliere Roggero)
Anche non volendo argomentare da giurista, resto ancora una volta perplesso davanti alla pena inflitta, con ragionamento ortopedico, al gioielliere Mario Roggero per l’omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo, avvenuti all’esterno della sua oreficeria a Grinzane Cavour (Cuneo) il 28 aprile 2021. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere stabilita dalla Corte d’Appello. Ora, se si segue ad lìtteram la legge, i crimini, pur se compiuti- è questa la tesi della difesa del gioielliere- per legittima difesa putativa, si sono, bensì, consumati. Posto che il concetto di legittima difesa andrebbe letto in una prospettiva diversa, mi chiedo quale tutela possa mai apprestare uno Stato, che condanna la vittima di una odiosa macchinazione: sì, perché le vittime sono sì i malviventi, ma anche chi ha sparato a questi. Opinabilissimo, per carità. Ma mi risulta che questo non sia soltanto Il mio punto di vista, se si considera che, poco dopo che si è costituito, il ministro Salvini si è subito attivato per ottenergli la grazia.
Rileggiamo l’articolo 52 cod.pen. La riforma del 2019 ha previsto che chi reagisce a un’intrusione violenta in casa o nel luogo di lavoro agisce «sempre» in stato di legittima difesa. Inoltre ha stabilito che chi, per difendere sé stesso o altri in casa o nel luogo di lavoro, supera per errore i limiti consentiti non è punibile se ha agito in uno «stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto». È stato, nondimeno, lasciato un requisito fondamentale: la difesa è legittima solo finché il pericolo è ancora in corso.
Nel caso di Roggero, secondo i giudici, questo pericolo era già finito. Il gioielliere sparò a tre uomini che stavano fuggendo, fuori dal negozio. Per questo né la riforma del 2006 né quella del 2019 potevano applicarsi. Ora, se è vero che la legge va interpretata secondo i criteri delle preleggi (art 12, nella fattispecie), dall’interpretazione logico/ teleologica si desume che va valorizzato anche (e soprattutto) lo spirito della legge, che, a sua volta, va adattato alla cornice socio-culturale in cui il fatto deve essere sussunto.
In altri termini, se è vero il principio di derivazione romanistica “dura lex, sed lex”, è anche vero che, al di là del caso in esame, nel valutare un comportamento, criminale bensì, bisognerebbe inscriverlo nel contesto in cui il fatto è maturato. Il gioielliere non ha ragione, è pacifico. Tra l’altro, nel suo curriculum c’è anche l’episodio di quando irruppe, a mano armata, in casa del fidanzato della figlia. A giudizio di chi scrive, andrebbero prese in considerazione attenuanti specifiche, che è compito del legislatore introdurre nel tessuto normativo. Nondimeno, se il legislatore latita, chi è deputato a giudicare deve capire fino a dove può spingersi l’interpretazione della categoria della legittima difesa, alla luce di plurimi fattori, che non possono esaurirsi nell’algida tassonomia normativa.
* giudice















