porto turistico

Porto turistico

La sentenza del Consiglio di Stato, che di fatto ribalta la pronuncia del Tar in merito all’affidamento diretto della gestione del porto alla Sgds, non lascia ampia margini di manovra all’Amministrazione comunale che adesso dovrà decidere, ed in fretta, cosa fare. O meglio come consolidare una gestione in house già in essere, peraltro chiesta a gran voce dai diportisti nell’ultimo Consiglio comunale, della struttura. Circostanza confermata anche dal sindaco Vesprini commentando la sentenza del CdS. Non che questa eventualità fosse poi così lontana dalle intenzioni di Vesprini & co. Gli annunciati tre anni di gestione temporanea per arrivare poi ad una gara pubblica finiscono ora per essere vanificati da questo ulteriore grado di giudizio. A quanto pare sono bastati all’esecutivo dodici mesi, ed una sentenza arrivata come un fulmine a ciel sereno dal CdS, per optare per l’affidamento definitivo alla municipalizzata guidata dall’avv. Lanciotti. Scelta, sperano gli operatori del settore, non dettata dalla pancia o da questo turbinio di sentenze e ricorsi, ma suffragata da valutazioni economiche e finanziarie che un’impresa simile richiede.

Il CdS, nella sentenza pubblica ieri, dopo l’udienza del 28 maggio scorso, riforma, come scritto, la pronuncia del Tar che aveva dato ragione all’ente di via Veneto ed accoglie il ricorso delle società socie di Marina di Porto San Giorgio, annullando anche i provvedimenti adottati ed impugnati, ovvero gli atti deliberativi che hanno portato ad assegnare la gestione alla Sgds, compensando peraltro le spese. Il Tar, in prima battuta, si legge nella sentenza del CdS «nel merito ha rigettato il ricorso, essenzialmente perché l’affidamento è stato disposto in via temporanea e provvisoria, nelle more della indizione della procedura di evidenza pubblica per l’individuazione del nuovo concessionario a seguito della decadenza del precedente». In 13 punti vengono analizzati i diversi punti del procedimento che ha visto essere chiamate in causa anche la Sgds Multiservizi e l’Agenzia per il demanio.

Leggendo la sentenza emerge, tra le altre cose, che “l’eccezione di tardività” «su cui insiste in particolare il Comune di Porto San Giorgio» ed in forza della quale gli appellanti non avrebbero potuto presentare ricorso poiché secondo la giurisprudenza «…il termine decadenziale per l’impugnativa di una delibera comunale decorre dalla data di notifica o di comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza soltanto con riferimento a quei soggetti direttamente contemplati nell’atto impugnato, oppure quando si tratti dei soggetti che siano immediatamente incisi dagli effetti del provvedimento anche se in esso non direttamente contemplati; mentre, per quanto concerne i terzi, il termine decadenziale dell’impugnativa decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione nell’albo pretorio (30 giorni ndr)», non è stata dichiarata ammissibile «essendo stata già decisa con statuizione passata in giudicato».

Il Tar aveva inoltre ritenuto inammissibile il ricorso delle due società anche «per difetto di legittimazione ad agire in quanto l’unica reale finalità delle ricorrenti sarebbe quella di procrastinare la gestione della società Marina di Porto San Giorgio (concessionaria dichiarata decaduta, di cui le ricorrenti erano socie)» Ma, sempre secondo gli appellanti, come riporta la sentenza del CdS, «il primo giudice non avrebbe considerato che le due società hanno interesse ad ottenere la concessione portuale a seguito della decadenza disposta in danno della società da esse partecipata, essendo compagini sociali del tutto autonome e distinte, ognuna delle quali portatrice di interessi propri. L’unica convergenza di interessi tra le medesime riguarderebbe il comune intendimento di ottenere l’annullamento della delibera di affidamento in house e l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione della concessione del porto». Eccezioni accolte dal CdS che riconosce alle società appellanti (già ricorrenti in primo grado) «in quanto operatori del settore, quella posizione soggettiva, differenziata e qualificata, che le legittima alla proposizione del gravame in esame, al fine di ottenere l’indizione della gara in luogo dell’affidamento in house». In buona sostanza potrebbero partecipare alla gara semmai il Comune decidesse di bandirla.

Inoltre il CdS, motivando la decisione di accogliere il ricorso, sostiene tra le atre cose che «..né l’affidamento in house può essere impiegato per affidare il servizio sulla base dell’unico presupposto costituito dalla necessità di predisporre la nuova gara per l’assegnazione della concessione. In assenza degli articolati presupposti normativi, del cui accertamento l’amministrazione deve dare conto nella motivazione della deliberazione, l’affidamento in house non è giustificabile nemmeno per il «tempo strettamente necessario per la conclusione della procedura». Sottolineando al contempo il fatto che gli atti fossero carenti «di valutazione della convenienza economica dell’affidamento in house rispetto al ricorso al mercato». Da parte sua il primo cittadino ieri sera ha tenuto subito a precisare che la necessità di procedere con un affidamento diretto è stata dettata dall’urgenza di garantire una continuità alla gestione dell’approdo, con l’estate ormai alle porte, con il rischio concreto, in caso contrario, di «esporre la struttura alla chiusura, con conseguenze evidenti per la città e per tutte le realtà che gravitano all’interno del porto turistico. La scelta della temporaneità dell’affidamento era dovuta a precise esigenze tecniche». Tra queste le determinazioni della Commissione di incameramento che ha quasi concluso il suo lavoro, come annunciato dall’assessore competente, Fabio Senzacqua, stabilendo quali beni possono essere incamerati nel patrimonio dello Stato e quali, in misura esigua, possono eventualmente essere acquistati in quanto di proprietà del concessionario decaduto.

 

 

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