La foto della discordia
di Giorgio Fedeli
C’è un’auto che scende da Fermo in direzione Porto San Giorgio che supera il limite di velocità. Arriva a 72 chilometri all’ora quando il limite è 50. E fin qui tutto nella “norma”. C’è però anche l’autovelox del Comune in funzione. E passi. Anche questo, infatti, come sanno bene molti automobilisti dall’acceleratore facile, capita. E c’è anche il flash con la multa recapitata a casa dell’automobilista sanzionato, con tanto di foto. E sanzione da 179 euro con riduzione (se pagata entro 5 giorni) a 129 euro. Qui invece scoppia il caso. Sì perché a una nemmeno troppo attenta analisi della foto, il multato scopre che, sull’angolo in alto a destra (dove vengono riportati gli estremi dell’infrazione, con lo screen della schermata dell’autovelox) l’anno è visibilmente corretto a mano, a penna per la precisione. E giù polemica con quel “6” riportato al posto del “5” per l’anno 2016 che diventa l’appiglio per una causa su cui sarà chiamato a pronunciarsi il giudice di pace di Fermo. Un dettaglio insignificante per qualcuno visto che l’eccesso di velocità ci sarebbe comunque stato? Ci può stare. Ma allo stesso tempo un elemento determinante per chi crede che, se è vero che il pronunciamento elettronico dell’autovelox va rispettato, sull’altro piatto della bilancia non può non starci un rilevatore elettronico di velocità a cui non sono consentiti errori. Insomma per farla breve, se l’autovelox misura il chilometro “spaccato”, stesso va fatto nella notifica. E via col ricorso, si diceva. Per l’automobilista multato il 30 dicembre 2016, quel “6” scritto a penna invalida la sanzione.
Nel cerchio il “2016” corretto a penna
Per la Municipale sangiorgese, invece, tutto in regola: “Semplicemente perché la correzione è stata apportata – spiegano dal comando della polizia municipale, con in testa il comandante Giovanni Paris – prima dell’inizio del servizio (ossia il controllo in strada con le conseguenti foto e sanzioni). Si tratta degli autovelox che avevamo in dotazione lo scorso anno, quelli in cui alla foto si sovrapponeva una schermata con i riferimenti temporali. E l’operatore, avendo una fascetta dell’anno precedente (il 2015), fascetta che abbiamo, ha corretto il 5 con un 6”. Ovviamente non è per nulla dello stesso avviso l’automobilista che ha chiamato l’avvocato Luana Sandroni e ha impugnato la sanzione presentando ricorso al giudice di pace. “La contestazione deve essere annullata in quanto infondata in fatto e diritto” fa sapere l’avvocato Sandroni. Per lei, infatti, il verbale è nullo “per inesattezza della data”. “La mia assistita – scrive nel ricorso il legale – ha provato più volte ad estrarre copia della pellicola fotografica dal sito “guardamulte” del comune di Porto San Giorgio senza riuscirvi “causa anomalia del sistema”, infatti dal sito stesso si evince “impossibile visualizzare la pagina”, “sito web in manutenzione” e questo già la dice lunga sull’efficienza del servizio stesso. Per ottenere l’immagine fotografica si è vista quindi costretta a recarsi al comando dei Vigili urbani di Porto San Giorgio dove le veniva consegnata la foto. Dalla stessa si evince chiaramente che la data “2016” è stata corretta manualmente, a penna per la precisione. Pertanto la stessa, tramite me, si è rivolta al comando della polizia municipale, mediante missiva inviata via pec al fine di ottenere i dovuti chiarimenti. La polizia municipale ha risposto l’8 febbraio 2017 asserendo che il numero “6” scritto a penna indica l’anno 2016 e che è stato vergato alle ore 9 del 30 dicembre 2016 data e orario in cui veniva attivata la strumentazione e non al momento del rilascio della fotografia. Il problema difatti non è tanto quello della effettiva data della violazione che o delle data in cui veniva attivata la strumentazione che, comunque, può essere smentita dalla mia assistita attraverso testimoni e prove documentali, quanto il problema del buon funzionamento dell’apparecchiatura che ha rilevato la velocità del veicolo di proprietà della ricorrente. Non si può infatti non rilevare che un apparecchio che rilascia una data diversa, o non leggibile, tanto da dover essere corretta a penna dagli agenti accertatori, è certamente uno strumento portatore di anomalia. Pertanto, viene spontaneo chiedersi se l’anomalia stessa riguardi solo la data o il funzionamento totale della macchina in questione. Si specifica difatti che, pur essendovi la presenza dell’agente, questi non poteva essere in grado di percepire sensorialmente la velocità portata dal conducente del veicolo che transitava nel momento. Sussistono dei forti dubbi sul corretto funzionamento dello strumento rilevatore della velocità, atteso che l’accertato malfunzionamento dell’apposizione della data potrebbe essere indice di un generale difetto dell’apparecchio stesso che la polizia municipale non può superare in base alla constatazione effettuata dall’agente presente in loco. La ricorrente ritiene pertanto che l’affermazione nel verbale secondo cui l’agente accertatore abbia ritenuto la “perfetta funzionalità” dell’autovelox sia destituita di fondamento vista. Difatti, lo strumento elettronico di misurazione della velocità, utilizzato dagli Agenti accertatori, determina delle misurazioni destinate ad avere conseguenze giuridiche, ovvero le severe sanzioni amministrative ed è più che evidente come sia assolutamente imprescindibile, in ambito giuridico, che tali misure siano corrette ed attendibili, cosa che non si può assolutamente sostenere nel presente caso, altrimenti non si giustifica la correzione a mano della data sull’immagine fotografica rilasciata alla ricorrente”. Per l’avvocato Sandroni si profila anche la nullità del verbale per mancata indicazione della postazione fissa o mobile poiché “nel verbale contestato non è stato indicato il tipo di postazione o se la stessa era fissa o mobile (…)” e anche la nullità del verbale, nel caso specifico, “senza contestazione immediata”. Per questi motivi la ricorrente ha chiesto di annullare il verbale che la riguarda. La palla, quindi, passa al giudice di pace che dovrà esprimersi sul caso.
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