Il caso Sprar, Fulimeni: “Irresponsabili le parole del Gruppo Civico Sangiorgese”

In merito alle dichiarazioni del Gruppo Civico Sangiorgese sulla chiusura del centro Sprar (leggi qui), arriva la risposta di Alessandro Fulimeni, responsabile Progetti SPRAR “Human Rights” e “Sconfinamenti” di Porto San Giorgio.

“Apprendo dagli organi di informazione che un neonato Gruppo Civico Sangiorgese pone tra i punti qualificanti (sic!) del proprio programma , in vista della imminente competizione elettorale, la richiesta dell’ ”immediata chiusura del centro Sprar di Porto San Giorgio destinato all’accoglienza di clandestini e finti rifugiati”,per di più “sotto il profilo dell’ordine pubblico”.

Ora, credo sia importante sottolineare come questo concionare non possa essere derubricato semplicisticamente ad una uscita propagandistica dalla crassa ignoranza.

Va invece detto e ribadito a gran voce, ancor più a soggetti che si candidano ad amministrare la cosa pubblica, che definire clandestini i richiedenti asilo e i rifugiati è gravemente discriminatorio ed intimidatorio; e che invocare la chiusura del centro per assurdi e inesistenti motivi di ordine pubblico significa voler alimentare irresponsabilmente paura e ostilità verso lo straniero e il diverso.

Gli ospiti del centro SPRAR sono persone che esercitano un diritto fondamentale, quello di chiedere asilo, tutelato dalla nostra Costituzione e dal Diritto Internazionale, ma probabilmente sconosciuto a tali civici sangiorgesi.

Cosi come è gravemente diffamatorio parlare di finti rifugiati accolti nel centro, sia per la persona ospitate che per l’Ente che gestisce il progetto SPRAR.

Voglio ricordare che a riconoscere, ancora una volta, la “chiara e univoca valenza negativa” della parola clandestino, utilizzata come un manganello, è stata appena un mese fa la prima sezione civile del Tribunale ordinario di Milano che, con un’ordinanza datata 22 febbraio 2017, ha condannato per tale motivo il partito della Lega Nord .

“Il termine ‘clandestino’ – ha scritto il giudice Martina Flamini- ha una valenza denigratoria e viene utilizzato come emblema di negatività”. Una truffa lessicale su cui, evidentemente, non può essere invocata la tutela dell’articolo 21 della Costituzione, perché ‘veicola l’idea fortemente negativa che i richiedenti asilo costituiscano un pericolo per i cittadini’, e che non può nemmeno essere spacciata per ‘mera imprecisione terminologica’.”


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