Esenzioni ticket per reddito,
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SANITÀ - I codici E01- E03 – E04 non dovranno più recarsi all'Ufficio Anagrafe per il rinnovo. Resta l’obbligo di comunicare eventuali modifiche del reddito all’ufficio anagrafe assistiti

Gli assistiti con età uguale o superiore ai 65 anni con esenzione ticket per reddito codice E01- E03 – E04 non dovranno più recarsi all’Ufficio Anagrafe per il rinnovo: lo comunica l’Area Vasta 4 di Fermo. Tutti i certificati già rilasciati conservano la propria validità. Resta l’obbligo di comunicare eventuali modifiche del reddito all’ufficio anagrafe assistiti. Restano escluse:

– le autocertificazioni relative alle condizioni di disoccupazione (Codice esenzione E02);

– le autocertificazioni per i soggetti con meno di 6 anni (Codice esenzione E01);

– le autocertificazioni degli assistiti che richiedono per la prima volta il certificato di esenzione.


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