Tassa di bonifica, un’assemblea pubblica
per spiegare le ultime sentenze

FERMO - L'iniziativa è organizzata da SOS Utenti – Delegazione Regionale Marche, presieduta da Saturnino Di Ruscio, per la sera di mercoledì 20 giugno

È convocata per mercoledì 20 giugno, alle ore 21 nel Centro Sociale Villa Vitali di Fermo, in via Ponchielli 11, l’Assemblea Pubblica per illustrare le ultime sentenze in merito alla tassa di bonifica e le conseguenti azioni da intraprendere. L’iniziativa è organizzata da SOS Utenti – Delegazione Regionale Marche, presieduta da Saturnino Di Ruscio.

Come è noto, la Commissione Tributaria di Pesaro, a seguito della sentenza del 12 aprile 2018, ha accolto il ricorso presentato da un ricorrente, associato Sos Utenti, avverso una cartella di pagamento contro il Consorzio di Bonifica delle Marche annullando l’atto impugnato e condannando la parte resistente (il Consorzio di Bonifica) a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, diritti, onorari, ecc.

Va sottolineato che la sentenza non tocca i vizi di forma ma va alla sostanza del problema. Facendo riferimento a pregresse sentenze della Cassazione e all’art.11 del Regio Decreto 215/1933 ha evidenziato che:

a) Il Beneficio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, e cioè tradursi in una “qualità” del fondo e che l’onere della prova del beneficio spetta al Consorzio richiedente;

b) Riconosce la necessità del Piano di Bonifica all’interno del quale sono previste le opere necessarie e obbligatorie da eseguire da parte del Consorzio, in assenza del quale e in presenza di un piano di classifica spetta al Consorzio stesso dimostrare, non a parole, il beneficio. Cioè non basta inserire l’immobile nel perimetro di contribuenza, occorre dimostrare l’esistenza del beneficio;

c) Anche in presenza del Piano di Bonifica non ci può essere corrispondenza tra la “platea” dei proprietari d’immobili ricompresi nel comprensorio di bonifica e quelli soggetti a contribuenza. Questi ultimi sono quelli dove sono eseguite le opere previste nell’anno di emissione del ruolo.

d) Opere che debbono essere ricomprese nel piano di bonifica e funzionali al raggiungimento della sicurezza idraulica e miglioramento fondiario. Pertanto non possono essere soggettive, ovvero a chiamata, come avviene oggi, con una discrezionalità inesistente nelle norme vigenti.


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