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Lido Tre Archi, scatta l’ordinanza
per i minimarket: no vendita di alcolici
e chiusura attività dalle 20 alle 6

FERMO - Ordinanza Sindacale in vigore fino al prossimo settembre. Il primo cittadino: "Un forte segno di contenimento che, di concerto con le Forze dell’Ordine, abbiamo voluto dare per chi perde il suo tempo a bere alcolici a buon mercato"

Il sindaco Calcinaro a Lido Tre Archi

Con ordinanza sindacale 27, sono stati disposti, dal 19 maggio 2020 alle ore 24 del 21 settembre 2020, alle attività commerciali di tipo MiniMarket site in via Aldo Moro, nel quartiere Tre Archi il divieto di detenzione e vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e la chiusura delle suddette attività dalle ore 20 fino alle ore 6 del giorno successivo.

“Un forte segno di contenimento che, di concerto con le Forze dell’Ordine, abbiamo voluto dare per chi perde il suo tempo a bere alcolici a buon mercato” ha detto il sindaco Paolo Calcinaro .

“Inoltre – aggiungono dal Comune – vige, nello stesso periodo, il divieto di vendita, per asporto, di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro, da parte degli esercenti di tutte le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché degli artigiani autorizzati alla vendita di bevande, dalle diverse attività di vicinato, ricomprese nel quartiere Tre Archi, incluse nel territorio tra, a sud, via Togliatti (compresa), ad ovest via Nenni (compresa), a nord il confine comunale di cui al fiume Tenna, ad est la battigia marina, restando ferma la facoltà di vendita per asporto di bevande in contenitori in plastica. Divieto anche di consumare su aree pubbliche e aperte al pubblico comprese nel quartiere incluse nel territorio tra, a sud, via Togliatti (compresa), ad ovest via Nenni (compresa), a nord il confine comunale di cui al fiume Tenna, ad est la battigia marina, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche o bevande di qualsiasi tipo, anche non alcoliche, se contenute in bottiglie e bicchieri in vetro.

Le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, costituiscono reato ai sensi dell’art. 650 codice penale: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro”.


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