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Il credito d’imposta sulle locazioni
e i Comuni in stato di emergenza:
i dettagli dai commercialisti

PAROLA AGLI ESPERTI - Continua su Cronache Fermane la rubrica in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Fermo guidato dalla presidente Eliana Quintili. Ogni settimana i professionisti iscritti all'Ordine affrontano temi di attualità e approfondimenti sul mondo della contabilità, fiscale e del lavoro

L’8 ottobre 2020 il Cndcec e Fnc hanno pubblicato un documento dal titolo “Il credito d’imposta sulle locazioni e i Comuni in stato di emergenza”, con il quale si è analizzata la disciplina prevista dall’art.28 del Decreto Rilancio, il D.L. nr. 34/2000 ed in particolare modo il credito a favore dei contribuenti aventi domicilio fiscale o sede operativa in uno dei Comuni colpiti da eventi calamitosi al momento della dichiarazione dello stato di emergenza per la pandemia da Covid-19.

Il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e di affitto d’azienda, di cui all’art. 28 del Dl 34/2020, compete ai soggetti esercenti attività economica, a condizione che nel mese di riferimento abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (art. 28 comma 5 del DL 34/2020). A seguito della conversione del Dl 34/2020, tale condizione subisce due deroghe: per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal primo gennaio 2019; i “soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19” (31 gennaio 2020). Si tratta della medesima deroga prevista anche con riferimento al contributo a fondo perduto dall’art. 25 comma 4 del DL 34/2020. Proprio con riferimento a tale agevolazione (ma il chiarimento è riferibile anche al bonus locazioni), l’Agenzia delle Entrate nella circ. 21 luglio 2020 n. 22, § 5.2 ha chiarito che la deroga alla condizione del calo del fatturato implica la presenza dei seguenti elementi: il soggetto che intende accedere al credito deve avere il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da un evento calamitoso; i menzionati stati di emergenza dovevano essere ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19); il domicilio fiscale o la sede operativa fiscale dovevano essere stabilite in tali luoghi, a far data dall’insorgenza dell’originario evento calamitoso.


Nel documento fornito dal Cndcec e Fnc viene stilato un elenco dettagliato (in formato tabellare) degli eventi calamitosi per i quali, al 31 gennaio 2020, era in essere lo “stato di emergenza” e che, quindi, possono assumere rilievo ai fini di individuare una specifica “ordinanza commissariale” che abbia interessato il singolo Comune. Tuttavia come si legge nel documento “gli eventi calamitosi da cui può conseguire una dichiarazione di stato d’emergenza rilevante ai sensi del citato comma 5 dell’articolo 28 sono di natura molteplice e possono riguardare singoli Comuni o gruppi di Comuni, una o più Regioni o addirittura l’intero territorio nazionale. Per cui sarà cura dei contribuenti interessati appurare se il Comune nel quale si trova il proprio domicilio fiscale o la propria sede operativa era interessato al 31 gennaio 2020 da uno stato d’emergenza”. Inoltre, il documento riassume le condizioni e i requisiti di applicazione del credito d’imposta, evidenziando anche le conseguenze sanzionatorie dell’errata applicazione del bonus.


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