di Alessandro Felicioni
Il decreto ristori-quater mette in lockdown le cartelle esattoriali; rottamazione e saldo e stralcio rinviati a marzo, nuove e vecchie rateizzazioni a maglie larghissime. Ma quando, prima o poi l’emergenza finirà, la diga eretta dai provvedimenti governativi crollerà e riverserà sui contribuenti uno tsunami di versamenti difficilmente sostenibile. Servono quindi interventi strutturali, definitivi, che consentano a chi ancora non ha mollato, di affrontare la nuova primavera del risveglio (si spera) economico.
Nella G.U. n. 297 del 30 novembre 2020 è finalmente comparso il decreto ristori quater (d.l. n. 157/2020) ampiamente anticipato dagli organi di stampa e fortemente atteso soprattutto in vista delle imminenti scadenze tributarie di fine anno. Accanto al mosaico dei rinvii dei versamenti degli acconti fiscali, il provvedimento dà una ulteriore boccata di ossigeno anche a quei contribuenti che, evidentemente in difficoltà anche prima del Covid, sono impegnati nella gestione della propria posizione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Innanzitutto il provvedimento mette mano alla “Rottamazione-ter”, rinviando al primo marzo 2021 il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020. Come noto, già il decreto Rilancio (dall’art. 154, lettera c del d.l. 34/2020) aveva sospeso le rate della rottamazione in scadenza nel 2020, fissando però, il termine per il riallineamento dei pagamenti, al 10 dicembre prossimo.
Ora, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020, non determinerà la perdita dei benefici della Definizione Agevolata se ci si metterà in regola entro il primo marzo 2021. Attenzione, però a non arrivare lunghi: per tale termine non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
L’ingorgo dei versamenti è più che mai problematico per la rottamazione ter se si pensa che il prossimo primo marzo è prevista anche la scadenza del versamento della prima rata del 2021. Ad oggi non si prevede alcun rientro soft per le rate sospese; quando sarà riavviato il piano di pagamenti, lo sblocco metterà in difficoltà molti contribuenti impossibilitati a rimettersi in carreggiata versando quattro rate della rottamazione in unica soluzione. La conseguenza inevitabile, in tal caso, sarà la decadenza dalla definizione agevolata; i versamenti non effettuati o effettuati fuori tempo massimo saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute che risorgeranno nella loro interezza. Unica soluzione è la previsione di una nuova versione della rottamazione, la quater, magari da includere nel prossimo decreto ristori, il quinques.
Per i soggetti che decadranno dalla “Rottamazione-ter” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, è quella introdotta dal “Decreto Rilancio” (DL 34/2020) che dà la possibilità di presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute sulla base della ordinaria dilazione del pagamento ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973.
Scivolando quindi dalla rottamazione al più ampio tema delle rateizzazioni, innanzitutto il Decreto Ristori-quater allarga la possibilità di attivare una ordinaria rateizzazione anche per i contribuenti decaduti dalla “prima Rottamazione” (DL n. 193/2016) e dalla “Rottamazione-bis” (DL n. 148/2017). Ma il decreto in esame affronta il discorso rateizzazioni in maniera più articolata e approfondita. È l’articolo 7 ad intervenire sulla disciplina di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.
Intanto, con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020 (entrata in vigore del decreto legge) e fino al 31 dicembre 2021 la rateizzazione è concessa in automatico, senza necessità di documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, se le somme iscritte a ruolo sono di importo inferiore a 100.000 euro e non a 60.000 euro come fino ad ora).
Resta da documentare, in ogni caso, la “comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica”, per ragioni estranee alla responsabilità del contribuente, che può portare la rateazione fino a 120 rate mensili. Altra novità fondamentale è quella secondo cui i debiti già oggetto di una rateizzazione per la quale è intervenuta la decadenza anteriormente all’8 marzo 2020 (o 21 febbraio 2020 per le persone fisiche con residenza, sede legale o operativa nelle zone rosse), possono essere nuovamente dilazionati “presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione”. Come noto, infatti, fino ad ora, la possibilità di riattivare una rateizzazione ormai revocata era subordinata al pagamento delle rate scadute fino al momento della richiesta di remissione in termini.
Anche la nuova richiesta di rateazione soggiace alle nuove regole con riferimento al limite di 100 mila euro per la concessione automatica del beneficio.
Anche in tema di decadenza dal beneficio spuntano novità importanti. L’art. 7, comma 4 dispone che relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30 novembre scorso la decadenza dalla dilazione avviene per il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive. In verità già l’articolo 68, comma 2-ter, del D.L. n. 18/2020 aveva previsto le 10 rate di tolleranza per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per le richieste presentate fino al 31 dicembre 2020. La norma in esame elimina il riferimento temporale e stabilisce che la decadenza avvenga, a regime, dopo 10 rate impagate.
Infine, quanto agli effetti della rateizzazione, la novità attiene al fatto che a seguito della presentazione della richiesta di rateazione e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche (fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione) e non possono essere avviate nuove procedure esecutive.
Da ultimo va evidenziato che il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Si tratta, come detto in apertura, di provvedimenti indispensabili ma non sufficienti. Alla ripresa delle ostilità, infatti, se non si metterà mano in modo incisivo e strutturale alla gestione dei debiti tributari “incagliati”, con stralci coraggiosi e generalizzati (almeno delle posizioni ormai irrecuperabili) si rischia di vanificare tutto quanto fatto fin ora per resistere alla pandemia e alla crisi economica da essa scatenata.
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