di Andrea Braconi
Finalmente una buona notizia per gli appassionati della montagna. Il parere pervenuto dal Ministero dell’Interno al Club Alpino Italiano, infatti, apre nuove prospettive: nelle scorse settimane, infatti, la Presidenza generale del CAI aveva richiesto chiarimenti in merito alla possibilità, come si legge in una nota, “di andare a fare attività sportiva in montagna”, con riferimento a trekking, ciaspolate, scialpinismo ed altro.
Dalla risposta, come spiegano dalla sezione CAI di Fermo, si deduce come per il Viminale sia possibile effettuare attività sportiva (e non la semplice gita o la passeggiata, ndr) fuori dal proprio Comune se tale attività non è presente nel Comune di residenza, puntualizzando che l’uscita dal Comune di residenza deve limitarsi all’attività stessa, prevedendone il rientro nel proprio Comune immediatamente dopo averla praticata.
Il tutto nel pieno rispetto delle altre regole generali che attengono l’attività sportiva: esercizio in forma individuale; rispetto della distanza di almeno due metri; divieto tassativo di assembramento.
“Nel caso optiate per svolgere attività in montagna – aggiungono rivolgendosi sia ai propri soci, che a tutti gli amanti dell’area montana – vi invitiamo alla massima prudenza, scegliendo percorsi semplici, di valutare bene le proprio condizioni psicofisiche, le proprie conoscenze ed esperienze di montagna e le solite raccomandazioni di valutazioni meteo. Tutto ciò per non sovraccaricare in caso di infortunio o bisogno di aiuto il sistema sanitario già sotto pressione a causa del Covid”.
“Poiché il quesito è stato formulato specificatamente con riferimento all’attività sportiva in montagna – precisano ancora dal Club Alpino Italiano, riprendendo alcuni passaggi di una lettera del presidente nazionale Vincenzo Torti – con tutte le modalità ivi puntualmente richiamate ed il parere pervenuto al CAI non ne esclude, come invece accade per altre attività, la possibilità di espletamento, deve ritenersi che sia consentito lo spostamento al di fuori del territorio comunale (ma in ambito regionale) laddove: 1) non si risieda in area rossa; 2) il territorio comunale non sia “montano” e non consenta le attività sportive di cui al quesito posto, se in area arancione; 3) si risieda in area gialla”.
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