Stretta anti-rave, era così necessaria o andava ponderata? L’analisi di Giuseppe Fedeli

«Elefantiasi legislativa: antico vizio italico, a estirpare il quale, e gli effetti  del party ne sono l'ennesima conferma, non sembrano esistere antidoti di sorta. E non si faccia confusione con Predappio»

Giuseppe Fedeli

di Giuseppe Fedeli *

«Non si sono ancora spente le polemiche sulla stretta anti-rave. Il festival di musica tecno di Modena, che ha visto partecipanti un’orda di ragazzi (e non solo) da tutta Europa, stivato in un capannone abbandonato, ha spinto il governo Meloni ad accelerare su una norma già in cantiere contro questa tipologia di eventi abusivi. Le opposizioni denunciano che il reato determinerebbe una limitazione delle libertà personali, e chiedono dunque di ritirare la norma, sulla quale anche i giuristi sollevano questioni di costituzionalità.

Si leva di conseguenza un grido di allarme, poiché si teme una involuzione ‘ultradestrorsa’ del governo Meloni: preoccupazioni che si basano sul fatto che un “happening”, sicuramente al di sopra delle righe, abbia messo subito sul chi va là l’ordine costituito, con tanto di “gendarmeria” e legislatore pronti a sferrare l’attacco. Viene spontaneo domandarsi: era così urgente questo nuovo comma [434-bis cp], o la decisione andava filtrata in modo più ponderato, pensata, insomma, in maniera diversa? La rapidità con cui si è concluso questo iter di chirurgia legislativa tradisce, come paventa l’opposizione, un habitus vicino all’ideologia fascista? Personalmente, ritengo che la norma, a parte il fatto che non denota un’involuzione di questo governo in senso eversivo o assolutista, ma, di converso, il decisionismo, che trovo salutare in un quadro di precarietà che è la cifra dei tempi, e che ispira il nuovo establishement politico, a evitare punizioni indiscriminate di raduni o riunioni dettate da motivazioni, quando non necessità, le più svariate, doveva specificare “rave party”. Ad ogni modo, essa già era (recte, è) presente nell’ordinamento. L’art. 633 del codice penale punisce “chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, al fine di occuparli o di trarne profitto”È la norma cui da sempre si fa riferimento in fattispecie consimili. Con la differenza che, in base a quest’ultimo presidio normativo, se “l’invasione” non avviene a scopo di lucro, ma solo per ballare e sballarsi, non c’è punizione.
Elefantiasi legislativa: antico vizio italico, a estirpare il quale, e gli effetti  del party ne sono l’ennesima conferma, non sembrano esistere antidoti di sorta. E non si faccia confusione con Predappio, che è, mutatis mutandis, tale e quale il festival dell’Unità».

 

* giudice di Fermo


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