Malattia del lavoratore, diritti e doveri: la parola all’esperto

LAVORO – Rubrica di approfondimento a cura della consulente del lavoro Alessandra Fermani

Alessandra Fermani

Il diritto alla salute viene inteso come equilibrio psico-fisico. Quando questo è compromesso, si ha una riduzione della capacità lavorativa e il lavoratore ha diritto di assentarsi dal posto di lavoro. La legge tutela il lavoratore durante il periodo di malattia in modo da evitare il licenziamento e poter garantire, per il cosiddetto periodo di comporto, una indennità. Ne parliamo con Alessandra Fermani, consulente del lavoro. 

Chi ha diritto al trattamento di malattia?

Il lavoratore subordinato, i lavoratori iscritti alla Gestione Separata dell’Inps, i lavoratori autonomi con partita Iva non iscritti a casse private, gli amministratori di Srl, i lavoratori occasionali con reddito annuo superiore a 5.000 euro. 

Quali sono gli adempimenti del dipendente che si ammala?

Il primo adempimento del lavoratore dipendente è l’obbligo di comunicare tempestivamente al datore di lavoro che non è in grado di recarsi sul posto di lavoro integrando, in caso contrario, gli estremi di un inadempimento rispetto alle obbligazioni di correttezza e buona fede alla base del rapporto, atto a giustificare un licenziamento disciplinare. Per datore di lavoro si intende qualsiasi persona che rappresenti l’azienda, quindi, ad esempio anche il diretto responsabile del lavoratore. Il secondo adempimento è farsi visitare dal medico che dovrà trasmettere poi la certificazione medica all’Inps entro il giorno successivo a quello di inizio dell’evento morboso. Se la malattia dipende dal comportamento di terzi o dal caso fortuito il lavoratore è tenuto a comunicarlo al datore di lavoro e all’Inps (esempio: caduta accidentale domestica che ha comportato un’inabilità temporanea).

Il lavoratore è soggetto a visite di controllo durante la malattia?

Il lavoratore dipendente è soggetto alle visite di controllo da parte dell’Inps in fasce orarie prestabilite eccetto i casi di esenzione. Le fasce orarie di reperibilità per la visita fiscale dei dipendenti del settore privato 7 giorni su 7 compresi festivi vanno dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Le fasce di reperibilità dei dipendenti pubblici 7 giorni su 7 compresi festivi vanno dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. 

Cosa succede se il dipendente non viene trovato nel proprio domicilio al momento della visita?

In caso di assenza alla visita fiscale Inps (senza giustificazione valida) all’indirizzo stabilito nel certificato medico e negli orari inclusi nelle fasce di reperibilità sono previste sanzioni, pari al 100% dell’indennità di malattia percepibile per i primi 10 giorni di malattia in caso di prima assenza, il 50% del restante periodo per la seconda assenza e il 100% dell’intera indennità per irreperibilità alla terza visita. Nei casi più gravi e reiterati si può arrivare al licenziamento in quanto la permanenza nel proprio domicilio costituisce un obbligo, non un onere, pertanto, la violazione de quo comporta un inadempimento atto ad integrare il licenziamento.

Il lavoratore può svolgere altre mansioni e/o attività durante il periodo di malattia?

Il lavoratore, assente per malattia, non è completamente esentato dallo svolgimento di altre attività purché le stesse non compromettano il proprio stato di salute impedendo una pronta guarigione. È sempre necessario valutare caso per caso al fine di stabilire se una attività ricreativa o lavorativa possa pregiudicare o meno la condizione psico-fisica del dipendente assente. È doveroso ponderare i principi di correttezza, buona fede e di tutela alla salute: ad esempio il lavoratore affetto da depressione potrebbe aggravare la sua condizione psicologica restando chiuso in casa per tutta la durata della malattia, pertanto, in questa condizione, un viaggio potrebbe migliore il proprio status e consentire un rientro nel breve periodo al lavoro. Ovviamente il viaggio, seppur breve, comporta un esonero da parte dell’Inps delle visite di controllo, previo avviso all’ente. Alla luce di quanto esposto si ribadisce l’esigenza di operare in un bilanciamento dei principi sopra citati prima di procedere a qualsiasi azione da parte del datore di lavoro e da parte del lavoratore dipendente.

Il lavoratore può essere licenziato durante la malattia?

Il dipendente in malattia è tutelato dal licenziamento per tutta la durata del periodo di comporto. Abbiamo due tipi di periodo di comporto: secco e frazionato. Il primo riguarda il diritto alla conservazione del posto per unico evento morboso di lunga durata mentre il periodo frazionato consiste nella sommatoria di una pluralità di eventi morbosi. Il periodo di comporto va sempre individuato dal Ccnl applicato al dipendente e l’esatta individuazione del numero delle giornate è decisiva dal momento in cui viene superato il limite previsto in quanto il dipendente può subire una regolare procedura di licenziamento per superamento di tale periodo. Il dipendente può essere licenziato anche per simulazione di malattia certificata, quando i fatti dimostrano il contrario. Anche se attestata dal certificato medico, la malattia falsa del dipendente è causa di licenziamento. Secondo, infatti, una recente sentenza della Cassazione, non importa tanto l’attestazione fatta dal medico curante (che può essere ingannato da simulazione) quanto l’effettività della patologia. Secondo la pronuncia in commento, la risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti di chi si sia procurato un certificato che dichiara una patologia in realtà inesistente è una sanzione più che legittima perché lede il rapporto di fiducia con l’azienda. Il datore di lavoro può procurarsi la prova dell’infedeltà del dipendente delegando le indagini a un’agenzia investigativa privata. Quest’ultima può dimostrare l’illecito comportamento del dipendente sulla base dell’osservazione di tutta una serie di azioni e movimenti incompatibili con la malattia da quest’ultimo dichiarata (la guida di un’auto, una passeggiata o un’ora di palestra, ecc.).

Chi stabilisce la durata del periodo di comporto?

La durata dell’assenza per malattia viene stabilita dalle certificazioni mediche con dei limiti temporali massimi stabiliti dalla contrattazione collettiva di riferimento o, in caso di contenzioso, dal giudice. Decorsi tali limiti il datore di lavoro può licenziare il lavoratore.

Vediamo un esempio di periodo di comporto nel Ccnl metalmeccanico artigiano

In caso di malattia i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per i periodi di seguito indicati, in relazione alla categoria di inquadramento contrattuale:

Superato il periodo di comporto, l’azienda può concedere, su richiesta scritta dell’interessato, un periodo continuativo e non frazionabile di aspettativa non retribuita per un massimo di 12 mesi fino alla guarigione clinica, durante il quale non matura alcun istituto contrattuale (Tfr, tredicesima/quattordicesima, ferie e permessi).

Vediamo ora un esempio di periodo di comporto nel Ccnl terziario – Confcommercio

In caso di malattia i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni nell’anno solare. Superato il periodo di conservazione del posto il lavoratore ha diritto, su richiesta da avanzare a mezzo raccomandata A/R entro il 180esimo giorno, ad un periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni, considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto. Per i lavoratori affetti da patologie gravi e continuative che comportino terapie salvavita, i primi 60 giorni del periodo di aspettativa saranno indennizzati nella misura del 100%. A fronte del protrarsi dell’assenza a causa di una patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita (periodicamente documentata da specialisti del Sistema Sanitario Nazionale) il lavoratore può fruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino a guarigione clinica e comunque di durata non superiore a 12 mesi. Per i lavoratori con contratto a tempo determinato la conservazione opera nei limiti di scadenza del termine.

Per maggiori informazioni e ulteriori delucidazioni in materia, la consulente del lavoro, Alessandra Fermani, riceve in studio a Porto San Giorgio in via Cotechini n.120, tel. 0734-622173 Pagina Facebook: Studio Associato Fermani & Del Gatto dal 1984;

Mail: alessandra@studiofermani.com

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