Lotta all’abusivismo commerciale: il Tribunale dà ragione al Comune

PORTO SAN GIORGIO - Il Tribunale di Fermo in appello ribalta una pronuncia dei Giudice di pace e dà ragione al Comune di Porto San Giorgio. Nello specifico, è stato riconosciuta la legittimità dell'operato svolto dalla Polizia locale durante una operazione di lotta all'abusivismo commerciale in spiaggia nel 2017.

La polizia locale di Porto San Giorgio

di Sandro Renzi

Per svolgere l’attività di ambulante, anche nelle spiagge, occorre il nulla osta del Comune. C’è voluta una sentenza del Tribunale di Fermo per dare ragione all’ente di via Veneto che, in prima battuta, era uscito sconfitto da una pronuncia del Giudice di pace. A darne notizia è il dirigente dell’ufficio legale, l’avv. Carlo Popolizio. I fatti risalgono al 2017 quando gli agenti di Polizia locale, in azione su area demaniale per contrastare l’ambulantato abusivo, contestavano la mancanza del nulla osta comunale all’esercizio di questo tipo di attività commerciale.

«Il trasgressore si difendeva invocando l’errore scusabile perché ignorava che vi fosse un obbligo a procurarsi il predetto nulla osta» chiarisce ancora Popolizio. Il Giudice di pace ha accolto il ricorso e quindi annullato il provvedimento impugnato, inoltre ha revocato la sanzione amministrativa applicata e infine ordinato la restituzione all’ambulante dei beni oggetto di confisca da parte delle forze dell’ordine. Il Comune di Porto San Giorgio ha scelto di fare appello affidandosi all’avv. Mita Mazzaferri. E proprio in questi giorni il Tribunale di Fermo ha ribaltato la sentenza del Giudice di pace confermando un principio già noto in giurisprudenza: «La responsabilità dell’autore dell’infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall’interessato con l’uso dell’ordinaria diligenza» fanno sapere ancora dal Comune «ed anzi il soggetto che svolge professionalmente un’attività può invocare l’ignoranza incolpevole solo qualora dimostri di aver fatto tutto il possibile per informarsi e di aver fatto tutto il possibile per richiedere alle autorità competenti i chiarimenti necessari». Presupposti che evidentemente non è stato poi possibile confermare in fase di appello. Anche il fatto che l’ambulante fosse straniero non giustificherebbe la mancata conoscenza dei requisiti richiesti per esercitare l’attività. «Anzi dagli atti emerge che lo stesso appellato da tempo svolge in Italia attività di commercio e pertanto era pienamente nelle condizioni di informarsi circa le necessarie autorizzazioni. Peraltro per la richiesta di tali informazioni non avrebbe dovuto necessariamente avvalersi di un esperto potendo lo stesso chiedere informazioni presso il Comune nel quale ha voluto svolgere attività sul suolo marittimo». Confermata, quindi, la legittimità dell’operato svolto dalla Polizia locale in quella circostanza.


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