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La rule of law o “Stato di diritto” 

L'ANALISI di Giuseppe Fedeli: «Rappresenta l’autonomia del diritto accanto e sopra lo Stato, la subordinazione al diritto anche del potere statale. Resta fermo che non esiste neppure la sacralità del diritto, laddove questo sia manifestamente in contrasto con i “diritti naturali” di ciascun individuo»

Giuseppe Fedeli

di Giuseppe Fedeli *

La rule of law o “Stato di diritto” è la condizione in cui ogni persona e autorità all’interno dello Stato, si tratti di un soggetto pubblico o privato, è vincolato dalla legge e gode delle tutele di legge, pubblicamente amministrata dalle Corti. I principi dello “Stato di diritto” sono consacrati nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e del Trattato (essi consistono nella legalita, libertà, democrazia, promozione della pace e della stabilità. certezza del diritto, imparzialità e indipendenza del giudice, controllo giurisdizionale effettivo soprattutto dei diritti fondamentali, uguaglianza e non discriminazione), e sono l’architrave di ogni democrazia costituzionale moderna.

La loro osservanza e il modo in cui trovano attuazione a livello nazionale rappresentano le condizioni di quella fiducia reciproca tra Stati membri che è il fondamento dell’Unione, ma anche di quella fiducia dei cittadini nella magistratura che è la condizione prima della legittimazione del potere del giudice. Un potere “terribile”, come lo definiva Montesquieu, “dell’uomo sull’uomo” che deve essere regolato, e perciò soggetto alla legge, ma “soltanto alla legge”, come predica l’art. 101 della Costituzione; un potere che deve essere sottoposto a vaglio critico quanto al suo esercizio, senza sconti né remore, affinché non diventi autoreferenziale e l’Ordine che lo esercita non si trinceri in una difesa corporativa. Un potere, tuttavia, di cui non si può ridurre l’autonomia rispetto agli altri poteri dello Stato, e dell’esecutivo in particolare, dacché questa sua autonomia, dentro la cornice costituzionale, è la principale garanzia dei cittadini e della difesa dei loro diritti. Non ci sono diritti se non c’è un giudice che li renda effettivi. Soprattutto quelli fondamentali dell’individuo, che sono i più “deboli” di fronte al potere dello “Stato”: i diritti della persona uti civis (come consociato), e quelli che si modulano nella sua vita politica e sociale. In breve: Stato e diritto, legge e diritto non coincidono: lo Stato è soggetto a un diritto che, almeno in parte, non è sua “prerogativa”. Ne è che la “rule of law” rappresenta l’autonomia del diritto accanto e sopra lo Stato, la subordinazione al diritto anche del potere statale. Resta fermo che non esiste neppure la sacralità del diritto, laddove questo sia manifestamente in contrasto con i “diritti naturali” di ciascun individuo. Diritti che, astraendo dalla codificazione in norme, rispondono a principi di etica(éthos) e ethòs, universalmente – e da sempre- riconosciuti come tali.

 

* giudice


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