Il comune ottiene un altro soddisfacente esito al Tribunale amministrativo regionale, confermando la legittimità del propri atti. L’ufficio legale rende noto che la Sezione prima non ha concesso la sospensiva al ricorrente che aveva chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del permesso a costruire in un’ex struttura alberghiera del lungomare. Il Tar, alla luce delle ampie difese delle parti resistenti, ha considerato il ricorso non assistito da “fumus boni iuris”
Inoltre ha ritenuto “non sussistente un pregiudizio grave e irreparabile visto che, laddove l’immobile per cui è causa conservasse la destinazione alberghiera, l’ampliamento ammissibile sarebbe ben superiore a quello assentito con il permesso di costruire impugnato”.
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