Porto, accolto il reclamo della Marina: il Comune non può escutere la polizza

PORTO SAN GIORGIO - Il Comune di Porto San Giorgio non potrà escutere la polizza fideiussoria rilasciata dalla Euroins Insurance Jsc. Va dunque alla società Marina, ora ex gestore dell'approdo turistico a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato che ha confermato la bontà del provvedimento di decadenza della concessione demaniale adottato dagli uffici nel 2023, questo nuovo round che ha avuto per teatro il Tribunale di Fermo, sezione affari civili.

Il Comune di Porto San Giorgio non potrà escutere la polizza fideiussoria rilasciata dalla Euroins Insurance Jsc. Va dunque alla società Marina, ora ex gestore dell’approdo turistico a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato che ha confermato la bontà del provvedimento di decadenza della concessione demaniale adottato dagli uffici nel 2023, questo nuovo round che ha avuto per teatro il Tribunale di Fermo, sezione affari civili. I giudici, con ordinanza dello scorso 24 aprile, hanno accolto la domanda cautelare presentata dalla Marina di Porto San Giorgio di fatto inibendo all’ente di via Veneto di incassare la tanto discussa polizza e, al contempo, ordinato alla Euroins Insurance JSC di non pagare quanto richiesto dal Comune stesso e, per quanto di sua competenza di « non escutere la controgaranzia costituita dalla Marina di Porto San Giorgio S.r.l.». Compensate integralmente le spese del giudizio.

Il provvedimento finisce per creare inevitabilmente qualche scossone all’interno del palazzo dove l’incasso della polizza, a copertura del canoni non pagati, avrebbe consentito all’ente di tirare un sospiro di sollievo dal momento che è pur sempre “l’esattore” dei canoni per conto del demanio. Lo stesso che batte cassa nei confronti della società Marina. I fatti risalgono al 29 gennaio scorso quando quest’ultima aveva proposto quello che tecnicamente si definisce “reclamo” contro l’ordinanza cautelare di rigetto del ricorso dalla stessa presentato e finalizzato ad ottenere «l’inibitoria, nei confronti del Comune e della compagnia assicurativa Euroins, dell’escussione della garanzia prestata a favore dell’ente pubblico e, nei confronti di quest’ultima, della controgaranzia costituita in pegno».

Era il 4 agosto 2024 quando il Comune aveva comunicato formalmente l’avvio dell’escussione della garanzia per un importo quantificato in 1.238.143,87 euro e, con delibera del 28 agosto, aveva affidato all’Agenzia delle Entrate Riscossione il recupero dei canoni dovuti, rideterminando il dovuto in 635.486,31 euro, oltre all’imposta regionale  e «deliberando contestualmente di procedere all’immediata escussione della garanzia per tale somma» si legge nell’ordinanza. La compagnia assicurativa, dal canto suo, aveva intimato alla società di mettere a disposizione la controgaranzia costituita in pegno per 350.000 euro. Nel mentre il ricorso al  Consiglio di Stato e, come affermato dalla Marina, pagato l’importo di 911.349,34 euro, il residuo di 635.486,31 euro, era stato rateizzato ed il piano era in fase di pagamento secondo le scadenze concordate. Società che, secondo quanto riportato nell’ordinanza medesima, «riteneva che, in ragione dell’accordo di rateizzazione, in aderenza al principio di buona fede fosse precluso al creditore di agire in executivis e, sotto il profilo del periculum in mora, sottolineava il depauperamento grave al proprio patrimonio a seguito dell’escussione della polizza fideiussoria e della controgaranzia prestata».

Tra le motivazioni che hanno spinto i giudici all’adozione del provvedimento il fatto che sia in corso una rateizzazione del debito da parte della Marina. «Nella fattispecie in esame il debito era stato oggetto di piano di rateizzazione a favore del debitore con Agenzia delle Entrate Riscossione, cui era stata assegnata la riscossione del credito, sicché, in assenza di inadempimento di pagamento alle scadenze concordate, la pretesa di escussione della garanzia autonomia, stante l’inattualità di inadempimento, appare abusiva e va neutralizzata mediante
inibitoria. Nel merito, trattandosi di domanda fondata sulla polizza fideiussoria, che prevede validamente la costituzione di una controgaranzia in pegno da parte del debitore, e dipendente dall’escussione della garanzia da parte del Comune di Porto S. Giorgio, va correlativamente ordinata l’inibitoria nei confronti di Euroins Insurance JSC dall’escussione della controgaranzia rilasciata in suo favore dal
debitore».

Sandro Renzi


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