Centrale Biometano, la “Ramadori” deposita il ricorso al Tar e chiede oltre 7 milioni di risarcimento danni al Comune

FERMO - La società che ha presentato domanda per realizzare una centrale in località San Marco rimarca di essere «una società che aveva ed ha in animo di investire nel territorio per realizzare un impianto di  biometano che la stessa Comunità europea ha ritenuto di promuovere ed incentivare, è stata  costretta a non proseguire nei lavori, regolarmente avviati, perché l’atto che li legittimava è stato ritenuto inefficace, costringendo così la società a promuovere  ricorso al Tar e a formulare la richiesta risarcitoria»

L’area individuata per la realizzazione della centrale a biometano

di redazione CF

Centrale a biometano a San Marco alle Paludi, la società agricola Ramadori deposita, come già annunciato, ricorso al Tar contro il Comune e chiede all’ente oltre 7 milioni di euro per risarcimento danni. 

«La società agricola semplice Ramadori di Ramadori Sergio & C., come già anticipato nella conferenza stampa tenutasi a Fermo sulla volontà di  promuovere ricorso al Tar delle Marche contro la nota del Comune di Fermo del 26  giugno scorso con la quale è stato  dichiarato e comunicato che l’istanza di Pas (Procedura Abilitativa Semplificata)  inoltrata dalla stessa società il 21 marzo 2023 è stata archiviata in quanto incompleta e, pertanto, dichiarata inefficace, comunica che venerdì 19 settembre il ricorso è stato notificato al Comune».

La società, sempre nella nota, spiega i motivi che l’hanno spinta a ricorrere alla magistratura amministrativa: «Il ricorso è stato promosso per chiedere l’annullamento del provvedimento rimarcandone l’illegittimità in ragione dei plurimi vizi illustrati nel ricorso  stesso, per l’accertamento della formazione del titolo abilitativo Pas a seguito  dell’istanza presentata il 21 marzo 2023, finalizzata alla realizzazione di una centrale a  biometano nel territorio del Comune di Fermo in contrada Paludi e dunque, per  l’accertamento che l’attività deve ritenersi definitivamente approvata in virtù del mancato esercizio dei poteri comunali previsti dalla legge» ed infine «per la condanna al risarcimento dei danni subìti dalla società derivanti dagli atti e dal comportamento complessivo tenuto dal Comune, non inferiori a euro 7.000.000 di euro, dei quali 408.800 euro per danno emergente, 1.493.750 euro per perdita del contributo in conto capitale Pnrr e 5.423.531 euro  per lucro cessante, come illustrati e quantificati in una relazione estimativa».  

La conferenza stampa del 19 luglio scorso

Alla società Ramadori preme anche evidenziare che «il titolo Pas risultava e risulta essenziale per la società agricola  Ramadori poiché prodromico alla realizzazione dell’impianto di biometano, nonché a sua volta necessario per l’ammissione a finanziamenti del Gestore dei Servizi Energetici (Gse).  L’impianto, infatti, si colloca all’ottavo posto nella graduatoria – si legge sempre nella nota della Ramadori – degli impianti partecipanti alla procedura competitiva redatta ai sensi di legge, e al diciassettesimo posto nella graduatoria degli impianti partecipanti alla  procedura competitiva redatta sempre ai sensi di legge. La società, poi, ai sensi  della disciplina vigente, ha provveduto a fare pubblicare sul Bur Marche (il 24 aprile 2025, n. 36). Da questa pubblicazione nessun ricorso è stato avanzato contro la Pas in questione» e ancora, sempre secondo la Ramadodi, l’assunzione e l’inoltro del provvedimento all’azienda agricola Ramadori sarebbero «intervenuti dopo  oltre due anni dal deposito della istanza Pas, quando ormai il titolo abilitativo si era  formato perché l’amministrazione non è intervenuta né nel termine di trenta giorni, né  nel successivo termine per l’esercizio dei poteri di autotutela. Basti ricordare che era onere del Comune – rimarcano dalla Ramadori – accertare specificamente tutte le condizioni di legittimazione alla  presentazione della dichiarazione, compresa la completezza documentale. A fronte di carenze documentali, l’amministrazione avrebbe dovuto tempestivamente esercitare i  poteri interdittivi. Peraltro il decorso del termine ha anche fatto maturare un legittimo affidamento in capo all’operatore economico. (…) In buona sostanza, così stando i fatti, anche tutte le interlocuzioni rese in merito ed a mezzo stampa dall’attuale sindaco non solo sono tardive, ma rendono anche una ricostruzione dei fatti carente e del tutto errata».

Nel concludere, la Ramadori evidenzia che l’aspetto, a suo dire più grave, della vicenda attiene al fatto che «una società che aveva ed ha in animo di investire nel territorio per realizzare un impianto di  biometano che la stessa Comunità europea ha ritenuto di promuovere ed incentivare, è stata  costretta a non proseguire nei lavori, regolarmente avviati, perché l’atto che li legittimava è stato ritenuto inefficace, costringendo così la società a promuovere  ricorso al Tar e a formulare la richiesta risarcitoria, richiesta questa che, peraltro, fa seguito ad un’altra richiesta avanzata da Sergio Ramadori quale legale rappresentante pro tempore dalla Se.Se. srl sempre nei confronti del Comune». 


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