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Titone a norma
di regolamento, omologata
la partita del Matelica

SERIE D - Rigettato il ricorso della Jesina e confermati i 3 punti alla compagine del presidente Canil, candidata numero uno alla vittoria del girone e dunque principale antagonista della Fermana per la gloria finale

Mario Titone in un’azione della scorsa stagione con addosso la casacca della Sambenedettese

ROMA – E’ giunta a conclusione la vicenda che ha messe contrapposte Jesina e Matelica in merito al caso Titone.

Secondo i leoncelli, sconfitti sul campo dai biancorossi maceratesi, il successo altrui sarebbe stato viziato dalla posizione irregolare dell’esterno d’attacco Mario Titone (leggi il nostro articolo sul caso), sceso in campo per i colori della compagine del presidente Mauro Canil con ancora una giornata di squalifica da scontare, maturata prima del passaggio dell’attaccante al Matelica via Piacenza durante la recente sessione di mercato invernale.

Il ricorso è giunto a definizione, con il rigetto da parte del Giudice Sportivo, Aniello Merone, e l’omologazione del successo matelicese. Per la Fermana, spettatrice passiva dalla vicenda ma indirettamente interessata per eventuali benefici di classifica, nessun vantaggio derivante dalla penalità auspicata dalla Jesina in capo alla più temibile delle concorrenti per il successo finale.

Di seguito l’estratto integrale del dispositivo prelevato dal Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, numero 88 della stagione corrente.

“JESINA CALCIO SRL – MATELICA CALCIO A.S.D. Il Giudice Sportivo, – Letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla SSD JESINA CALCIO SRL con il quale si richiede che venga inflitta alla SS MATELICA CALCIO ASD la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 17 comma 1 e comma 5, lettera a) del C.G.S. FIGC. Secondo la ricostruzione della società reclamante,il calciatore TITONE MARIO, nato il 14/10/1988, presente in distinta con il n. 7, non avrebbero avuto titolo a parteciparvi: a) per non aver scontato una delle due gare di squalifica comminategli dal Giudice Sportivo Lega Pro con C.U. n. 84/DIV del 29 novembre 2016; b) per incompletezza e irregolarità degli atti di trasferimento presso la suddetta società. – Lette le controdeduzioni inviate dalla SS MATELICA CALCIO ASD, con le quali si contestano i fatti descritti dalla società reclamante e, in particolare, si afferma l’assoluta regolarità della posizione del calciatore TITONE MARIO in occasione della gara in oggetto; – rilevato che al calciatore summenzionato, all’epoca tesserato per il PIACENZA CALCIO, è stata comminata la squalifica per due gare “per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco”, da scontare nelle gare del Campionato Lega Pro Girone A disputate il 4.12.2016 (Piacenza – Racing Roma) e il 7.12.2016 (Livorno – Piacenza); – rilevato che la summenzionata squalifica è stata integralmente scontata, atteso che il calciatore non è stato impiegato in nessuna delle due gare summenzionate ed il contratto in essere tra la suddetta società e il calciatore è stato risolto, come si evince dalla documentazione allegata, a far data dal 9 dicembre 2016; – rilevata la piena regolarità degli atti di trasferimento, come risulta dalla dichiarazione del 26 gennaio 2017 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che “il calciatore TITONE MARIO, nato il 14-10-1988, risulta essere tesserato per la società SS Matelica Calcio, con decorrenza 28/12/2016.”. P.Q.M. Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: JESINA – MATELICA 1-3; 3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della SSD JESINA CALCIO SRL”.

Paolo Gaudenzi


© RIPRODUZIONE RISERVATA

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