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Maltempo, ordinanza del Comune:
“Obbligo di pneumatici invernali o catene,
con neve o ghiaccio stop ai motocicli”

PORTO SAN GIORGIO - Il comandante della Polizia municipale Giovanni Paris ha emesso una specifica ordinanza su direttiva del sindaco Nicola Loira che disciplina la circolazione stradale nell’attuale periodo di maltempo


Obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo per i veicoli a motore, cicli e motocicli potranno circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. Il comandante della Polizia municipale Giovanni Paris ha emesso una specifica ordinanza su direttiva del sindaco Nicola Loira che disciplina la circolazione stradale nell’attuale periodo di maltempo.
“A partire da oggi e fino ad espresso provvedimento di revoca, tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli che transitano sulla rete viaria di competenza del Comune di Porto San Giorgio, devono essere muniti di pneumatici invernali ovvero devono avere a bordo mezzi anti sdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.
Nel periodo di vigenza dell’obbligo sopra indicato i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.
Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE , muniti del previsto marchio di omologazione. I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 (Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2). Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O, così come è fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione, purchè rispondenti a quanto previsto dal decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 – norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1.

Il comandante della Municipale, Giovanni Paris

I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e in caso di impiego devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.
Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l’installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la circolare n. 58/71 del 22/10/1971 del Ministro dei trasporti e dell’aviazione civile. Il personale addetto ai servizi di Polizia stradale di cui all’art. 12 del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) è incaricato di far rispettare la presente ordinanza. La sua inosservanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo”.


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