Imposte, aliquote e tariffe per l’anno
2020 presto in consiglio comunale

PORTO SANT'ELPIDIO - L'assessore al bilancio rivierasco, Emanuela Ferracuti, fornisce il quadro esaustivo con tutte le azioni previste dal suo ufficio in merito alle imposte in vigore per l'anno corrente

L’assessore al bilancio Emanuela Ferracuti

Diverse sono le  misure previste dalla Manovra 2020 ed il loro impatto sulla finanza comunale sarà molto incisivo. Il Decreto del Ministero del 13/12/2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17/12/2019 n.295, ha rinviato la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione dei Comuni al 31 marzo 2020.

Queste alcune delle principali novità di interesse dei Comuni, tra cui quello di Porto Sant’Elpidio, contenute nella legge di bilancio 2020.

• l’anticipazione di tesoreria è riportata a 5/12 delle entrate correnti per in triennio 2020-22 (comma 555) anche se la decisione di questa amministrazione è quella di attestarsi ugualmente sui 3/12

• è prorogata al 2021 l’entrata in vigore del nuovo accantonamento obbligatorio al Fgdc (il “Fondo garanzia debiti commerciali”), in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento;

• sono stabilite regole innovative per il calcolo del Fcde (co. 79-80).

“Intanto nei prossimi giorni dopo un primo passaggio in commissione verranno portate in consiglio comunale le delibere di approvazione delle aliquote da applicare nell’anno 2020. Tra le conferme per l’anno in corso l’addizionale comunale Irpef nella misura dello 0,8% con l’esenzione per tutti quei contribuenti con reddito complessivo annuo non superiore ai 12.500,00, soglia di molto superiore a quella applicata dagli altri comuni e che questa amministrazione vuole mantenere quale segnale di vicinanza ai cittadini in un periodo di congiuntura economica sfavorevole”, afferma l’assessore al bilancio Emanuela Ferracuti.

“Anche per quanto concerne l’imposta di soggiorno, questa amministrazione ha voluto mantenere le stesse tariffe applicate nell’anno 2019 con un importo pari ad euro 0,50 al giorno a persona nel limite massimo di 14 pernottamenti consecutivi nel periodo annuo di imposizione se effettuati nella stessa struttura ricettiva ed euro 0,50 al giorno per piazzola/spazio singolo relativamente alle eree sosta camper – ha proseguito il membro di giunta -. Infine 14,00 euro annui deteminati in maniera forfettaria per tutti coloro che affittano piazzole e strutture fisse/mobili all’interno di campeggi e villaggi vacanze”.

“Confermate infine per l’anno 2020 le tariffe in vigore nell’anno 2019, relativamente alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche ed il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni – ha precisato l’assessore -. Discorso sicuramente a parte meritano le tariffe Tari ed Imu per le quali la Legge di Bilancio 2020 ha segnato l’entrata in vigore di una nuova metodologia di determinazione. Al via nel 2020 una speciale fase “sperimentale” per la nuova Tari. La tassa sui rifiuti urbani, che per il 2020 doveva essere soggetta ad una regolazione indipendente (sulla base dei piani finanziari scritti tenendo conto delle regole fissate dall’Arera), entra nel nuovo anno in punta di piedi”.

“Alla Conferenza Stato-Città è stato annunciato infatti un periodo di transizione che non obbligherà i sindaci dei Comuni ad applicare la nuova Tari. Uno degli obiettivi della Riforma Tari è quello di rendere più trasparenti i costi a carico dei cittadini e delle imprese – il dettaglio fornito dalla Ferracuti -. Perseguendo tale fine, allora, il Governo ha deciso di varare in Legge di Bilancio delle disposizioni volte ad individuare il “giusto prezzo” per il servizio di raccolta, smaltimento dei rifiuti e pulizia urbana. Il compito di fissare i parametri per il calcolo del giusto prezzo è stato affidato all’Arera, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che dopo una serie di consultazioni è arrivata all’approvazione di due delibere lo scorso novembre: una riguardante il nuovo metodo tariffario e l’altra riguardante – come accennato sopra – gli obblighi di trasparenza in bolletta”.

“Il nuovo sistema sarebbe dovuto entrare in vigore a pieno regime a partire dal 1 gennaio 2020, ma le richieste di proroga e la decisione di partire con una prima fase sperimentale della Tari ha cambiato le carte in tavola. Questa situazione, inutile dirlo, ha generato però solo confusione – prosegue -. Da qui, quindi, la decisione di procedere con un nuovo calendario per le delibere, che darà ai Comuni tempo fino al 30 aprile 2020. In consiglio comunale verrà presentata la proposta di effettuare il pagamento del tributo con 2 rate in acconto scadenti il 30 aprile e il 30 settembre 2020 e calcolate complessivamente sull’80% del tributo dovuto sulla base delle tariffe in vigore al 2019 ed una rata avente scadenza al 05 dicembre 2020 calcolata a conguaglio sulla base delle tariffe stabilite per l’anno 2020”.

“La nuova Imu prenderà il posto dal 1° gennaio 2020 del doppio prelievo che formava la Iuc, imposta unica sulla casa che viene abolita (fatta eccezione che per la normativa sulla Tari) – specifica ancora il membro di governo cittadino -. Per approvare le aliquote Imu i Comuni hanno tempo fino al 30 giugno 2020. Si ricorda che i Comuni devono obbligatoriamente deliberare le aliquote, in caso contrario infatti vengono applicate le aliquote base della nuova Imu. La data del 30 giugno 2020 fissa il termine ultimo anche per l’approvazione del regolamento. A decorrere dall’anno 2021 le aliquote dovranno essere diversificate sulla base delle fattispecie individuate con apposito decreto del Mef come regolato dal comma 756”.

“Le aliquote che vengono presentate per l’approvazione in Consiglio Comunale sono per la maggior parte invariate rispetto a quanto stabilito per l’anno 2019, mantenendo altresì quelle agevolative introdotte nell’anno 2019 relativamente alla locazione di immobili commerciali per i quali venivano sottoscritto nuovo contratti locativi o di cui ne venivano rivisti al ribasso i canoni – puntualizza l’assessore -. Una piccola variazione in aumento invece per le unità abitative e relative pertinenze utilizzate ad uso gratuito da parenti in linea retta entro il primo grado come abitazione principale, fissata allo 0,80%, sulle quali comunque rimangono agevolazioni quali riduzione del 50% della base imponibile, ed una piccola variazione anche per tutte quelle unità abitative e relative pertinenze concesse in locazione come abitazione principale a norma della legge 431 del 09/12/1998 art. 2 comma 3, aliquota fissata allo 0,65%”.

“Infine, in un ottica di mantenimento dei presidi di forze armate esistenti e eventualmente di incentivarne ulteriori forze armate e di polizia di rilevanza statale vi è l’introduzione di una aliquota agevolata aggiuntiva per immobili locati e/o concessi in uso per l’esercizio delle attività istituzionali fissata allo 0,55% – la conclusione -. In relazione all’Impi (imposta immobiliare sulle piattaforme marine) vi è una presa d’atto che i comuni non hanno alcuna potestà nella determaniazione delle aliquote da applicare fissata per legge all’ 1,06% di cui 0,76% riservata allo Stato ed il restante 0,30% reservata al Comune”.


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