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Superbonus 110%,
i chiarimenti dei commercialisti
dopo la circolare dell’Agenzia delle Entrate

PAROLA AGLI ESPERTI - Continua su Cronache Fermane la rubrica in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Fermo guidato dalla presidente Eliana Quintili. Ogni settimana i professionisti iscritti all'Ordine affrontano temi di attualità e approfondimenti sul mondo della contabilità, fiscale e del lavoro

di Claudio Cannella

Nella giornata del 24 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la tanto attesa guida che chiarisce i requisiti per beneficiare della detrazione del 110% o alternativamente l’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito per gli interventi che aumentano l’efficienza energetica degli edifici e per quelli antisismici.

La detrazione più elevata al 110% è riconosciuta per le spese documentate e sostenute dal contribuente dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per le seguenti tipologie di interventi definite “trainanti”:

– Isolamento termico delle superfici opache verticali , orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici con un’incidenza superiore al 25% della superficie dell’edificio.

– Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria

– Interventi antisismici di cui al sismabonus.

Il contribuente ha la possibilità di attrarre al superbonus del 110% anche altri interventi definiti “trainati” a condizione che vengono effettuati congiuntamente agli interventi trainanti sopra detti.
Rientrano tra i trainati gli interventi di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus, con determinati limiti di spesa in base al tipo di intervento, di installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, di installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

La detrazione al 110% si applica agli interventi effettuati dai condomini , dalle persone fisiche (al di fuori dall’esercizio di attività d’impresa) , dagli istituti autonomi case popolari , dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Inoltre la detrazione spetta solamente ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese.
La detrazione viene riconosciuta nella misura del 110% da ripartire tra tutti i soggetti che ne hanno diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Alternativamente alla detrazione il contribuente può optare per:

– Un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso , anticipato dal fornitore di beni e/o servizi relativi agli interventi agevolati
– La cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti , tra cui istituti di credito e altri intermediari finanziari, con la possibilità di ulteriori successive cessioni.

Oltre agli adempimenti già in vigore con le precedenti agevolazioni fiscali ( sismabonus ed ecobonus) per optare per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito , il contribuente deve obbligatoriamente acquisire anche il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ( dottori commercialisti , ragionieri , periti commerciali e consulenti del lavoro).

 


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