Comune assolto e nessun risarcimento quando per distrazione si inciampa in una buca o una radice

PORTO SAN GIORGIO - Nessuna responsabilità, Comune assolto. Le richieste di risarcimento avanzate da alcuni cittadini, protagonisti o vittime, loro malgrado, di piccoli indicenti causati dalla disattenzione, sono state respinte sia dall’ufficio legale dell’ente rivierasco quanto dai giudici a cui i malcapitati si sono rivolti nella speranza di ottenere, per l’appunto, un risarcimento che, in qualche caso, è stato quantificato tra i 30 ed i 50 mila euro.

Avv. Carlo Popolizio

di Sandro Renzi

Nessuna responsabilità, Comune assolto. Le richieste di risarcimento avanzate da alcuni cittadini, protagonisti o vittime, loro malgrado, di piccoli incidenti causati dalla disattenzione, sono state respinte sia dall’ufficio legale dell’ente rivierasco quanto dai giudici a cui i malcapitati si sono rivolti nella speranza di ottenere, per l’appunto, un risarcimento che, in qualche caso, è stato quantificato tra i 30 ed i 50 mila euro. Somme importanti, quindi, per danni spesso fisici subiti ad esempio dall’essere inciampati in una radice o essere finiti in un avvallamento stradale.

«Accade che, sempre più spesso, i danni causati da tali disattenzioni, come guardare il telefonino mentre si cammina a piedi o in auto, o peggio ancora mentre si circola in bicicletta, oppure si lega il guinzaglio del cane alla bicicletta in movimento o si circola in bici senza luci, correre con i pattini sulla pista ciclabile, il cittadino distratto li imputi alle insidie o trabocchetti, in una parola sola, alle condizioni non proprio ottimali delle nostre strade, alberature e marciapiedi». spiega il dirigente comunale, l’avv. Carlo Popolizio. E quando si finisce in causa, i giudici tengono in debita considerazione anche le cosiddette “pericolose distrazioni”. Popolizio riporta alcuni esempi che hanno interessato il Comune sangiorgese. «In un primo caso la caduta era dovuta alla presenza di un dislivello della pavimentazione, determinato dal sopraelevamento del manto stradale causato dalle radici di un albero presente nelle vicinanze. Anche a voler ritenere provata l’ora in cui il sinistro è avvenuto, collocato al tramonto, ciò, tuttavia, non consente di poter verosimilmente ritenere che la ridotta visibilità conseguente alla graduale discesa del sole sotto la linea dell’orizzonte rappresenti un fattore determinante l’assoluta non percepibilità del citato dislivello, tale da non consentire, anche adoperando le normali cautele normalmente esigibili dall’utente pedonale di media avvedutezza, di poter evitare, in tempo utile, l’ostacolo, con le ovvie conseguenze anche in punto di interruzione del nesso di causalità». In un secondo caso sotto inchiesta era finito l’avvallamento del manto stradale a ridosso d un tombino, circostanza anche questa che non può rappresentare una insidia stradale se il percorso è rettilineo e se ci sono le condizioni di visibilità: in sostanza non ci sarebbe alcuna situazione di pericolo occulto secondo quanto emerso in dibattimento. In un terzo caso ancora il Comune non è stato ritenuto responsabile dopo aver dimostrato che le cause del danno subito dal cittadino sono imputabili a terze persone e non conoscibili con immediatezza da parte degli uffici. Questo è avvenuto quando c’è stata una perdita di olio da parte di veicoli in transito o è stata aperta la grata di un chiusino magari con l’obiettivo di far defluire le acque piovane.


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