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Disturba il guardalinee con un bengala e non vuole farsi identificare: daspo di due anni per un tifoso sangiorgese

PORTO SAN GIORGIO - Il ragazzo già in passato era stato colpito da un altro provvedimento emesso dal questore di Fermo, stavolta di divieto di accesso ai locali pubblici (cosiddetto dalp) della durata di 6 mesi per delle intemperanze all’interno di una discoteca

Il questore Luigi Di Clemente

Il questore di Fermo emette un daspo di due anni a giovane tifoso sangiorgese.

Il questore di Fermo, Luigi Di Clemente ha emesso nei giorni scorsi un divieto di accesso a manifestazioni di carattere sportivo, esteso a tutti gli incontri di calcio in ambito nazionale, nei confronti di un ventenne residente a Porto San Giorgio.
Il provvedimento si è reso necessario poiché i carabinieri della stazione di Porto San Giorgio hanno segnalato dei disordini avvenuti presso il campo sportivo di Marina Palmense dove, il 4 novembre, si è disputato l’incontro di calcio tra le compagini della Palmense e della Sangiorgese-Monterubbianese.

I militari, in servizio di ordine pubblico, hanno registrato il comportamento di un giovane tifoso sangiorgese che, dopo aver acceso un bengala, lo ha maneggiato pericolosamente tentando, con le scintille, di arrivare al guardalinee sotto le tribune al fine di disturbarlo e impedirne parzialmente l’attività. Lo stesso tifoso poi, spalleggiato da altri sostenitori della compagine sangiorgese, in corso di identificazione, ha assunto un atteggiamento renitente nei confronti dei carabinieri, resistendo in modo energico ai tentativi di identificazione che è avvenuta, con fatica, solo alcuni minuti poco dopo, anche a seguito di altro personale dell’Arma intervenuto successivamente di rinforzo.

Il giovane già in passato era stato colpito da un altro provvedimento emesso dal questore di Fermo, stavolta di divieto di accesso ai locali pubblici (cosiddetto dalp) della durata di 6 mesi per delle intemperanze all’interno di una discoteca.

Il daspo sportivo è una misura di prevenzione ormai consolidata ed e’ stata introdotta dalla l. n.401/1989 al fine di scoraggiare comportamenti violenti o potenzialmente violenti allontanando dagli stadi, e dai luoghi in cui si svolgono le competizioni sportive, gli autori. il provvedimento, della durata minima di anni 1 e massima di anni 5, puo’ arrivare in casi di recidiva anche a 10 annicon la prescrizione delll’obbligo di firma presso un ufficio di polizia.


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