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Dal Dl “Rilancio” al Dl “Sostegni”: analisi del nuovo contributo a fondo perduto causa emergenza Covid

PAROLA AGLI ESPERTI - Continua su Cronache Fermane la rubrica in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Fermo guidato dalla presidente Eliana Quintili. Ogni settimana i professionisti iscritti all'Ordine affrontano temi di attualità e approfondimenti sul mondo della contabilità, fiscale e del lavoro

di Dott. Roberto Vittori

Il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 (cosiddetto decreto “Sostegni”) ha introdotto all’art. 1 (commi 1-9, 11) un nuovo contributo a fondo perduto, ai fini del sostegno delle attività economiche danneggiate dall’emergenza da Covid19, senza alcuna distinzione tra codici Ateco.
Il contributo previsto è in favore dei titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è connesso al calo del fatturato medio mensile verificatosi durante l’anno 2020 rispetto all’anno 2019.
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021 ha fornito il modello e le istruzioni con le indicazioni utili per richiedere e ottenere il contributo a fondo perduto, illustrando le condizioni per usufruirne e le modalità di predisposizione e di trasmissione dell’istanza.
Il contributo consiste in un fondo perduto corrisposto dall’Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione, in modalità telematica, di un’apposita Istanza da parte del contribuente che lo intende richiedere.
L’importo del contributo è rapportato alla diminuzione generatasi confrontando la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 con la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, e che sono residenti o stabiliti in Italia. Non possono presentare istanza per il riconoscimento del contributo i soggetti che abbiano cessato la partita Iva prima del 23 marzo 2021 e i soggetti che hanno avviato l’attività dal 24 marzo 2021.
Se il modello di apertura della partita iva viene inviato con effetto retroattivo di 30 gg, come peraltro possibile, la data da considerare ai fini del contributo sarà quella dell’invio del modello, quindi non è attuabile nessuna “furbizia”. Sono inoltre esclusi gli Enti pubblici, di cui all’art.74 del TUIR, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione, di cui all’art. 162 bis del TUIR.

l primo requisito necessario degli operatori economici ai fini della richiesta del beneficio è l’aver conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro.
Per i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, i ricavi a cui fare riferimento sono rispettivamente i ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir e i compensi di cui all’art. 54, comma 1, del Tuir.
Riguardo i ricavi/compensi relativi al 2019, i valori da considerare sono quelli riportati nel modello della dichiarazione dei redditi 2020 – anno 2019.
Se il soggetto svolge più attività, il limite dei 10 milioni di euro per l’accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività esercitate. Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva (ad esempio i Minimi e i Forfettari), potrà essere considerato l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi.
Ai fini dell’ottenimento dell’erogazione del contributo a fondo perduto è necessario, inoltre, che sussista almeno uno dei seguenti eventi:
l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 risulta inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019; attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.

Per quanto riguarda la determinazione dei due importi della media mensile relativa agli anni 2019 e 2020, occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi: riguardo le fatture immediate, dovrà essere considerata la data della fattura e, riguardo le fatture differite, ci si dovrà riferire alla data dei Documenti di trasporto (cessioni di beni) o dei documenti equipollenti (prestazioni di servizio) ripresi in fattura. I soggetti che hanno attivato la partita Iva tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, non devono considerare l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi la cui data di effettuazione dell’operazione cade nel mese di attivazione della partita Iva, quindi deve essere conteggiato il fatturato e i corrispettivi con data di effettuazione dell’operazione dal primo giorno del mese successivo all’attivazione della partita Iva.
Le indicazioni da rispettare in merito al calcolo dell’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 e dell’anno 2020 sono le seguenti:
devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, immediate e differite, relative a operazioni effettuate in data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno;
si deve tenere conto delle note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno;
concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili; gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l’importo totale dei corrispettivi – al netto dell’Iva – delle operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione;
gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell’Iva, per esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, devono considerare anche l’importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre. L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019.
Le percentuali previste sono le seguenti:
60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro;
40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;
30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro;
20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.
Il calcolo del contributo “Sostegni” è effettuato come segue:
se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è negativa ed è almeno del 30%, a tale importo si applica la percentuale prevista in relazione alla fascia dei ricavi/compensi 2019, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo, se superiore;
per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è negativa ma inferiore al 30%, ovvero pari a zero o positiva, spetta l’importo minimo del contributo.
L’importo massimo del contributo erogabile è pari ad euro 150.000.
In presenza dei requisiti di cui sopra, il contributo è comunque riconosciuto per un importo minimo di euro 1.000 per le persone fisiche ed euro 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il DL “Sostegni” ha eliminato l’agevolazione per gli operatori economici con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus): per tali operatori l’art.25 del D.L. n.34 del 19 maggio 2020 (cd. Decreto “Rilancio”) prevedeva un contributo a fondo perduto minimo, euro 1.000 per le persone fisiche ed euro 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, a prescindere dal calo di fatturato.

Rispetto ai precedenti contributi, il decreto “Sostegni” ha introdotto una nuova modalità di erogazione del contributo spettante: a scelta del beneficiario, l’Agenzia delle entrate può erogare il contributo: mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario; mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24. La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile, deve riguardare l’intero importo del contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario in sede di redazione dell’istanza relativa alla richiesta del contributo. Nel caso di opzione per il riconoscimento del credito d’imposta, il relativo importo può essere utilizzato in compensazione a fronte delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme dovute allo Stato, agli Enti locali e agli Enti previdenziali, il cui versamento si effettua mediante presentazione del modello F24, utilizzando un nuovo codice tributo che sarà istituito ad hoc.

I contribuenti interessati possono richiedere il contributo a fondo perduto mediante la presentazione di una specifica istanza, che contenga il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo (e del suo rappresentante legale, nel caso di richiedente diverso da persona fisica), i dati attestanti il possesso dei requisiti previsti e quelli necessari per determinare l’ammontare del contributo spettante, cioè la fascia dei ricavi o compensi dell’anno 2019 e gli importi della media mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020.
Tali importi devono essere inseriti anche dai soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019, per i quali, ai fini della media, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita Iva.

Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal prossimo martedì 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021, senza alcun rischio di click day. Per predisporre e trasmettere l’istanza, il soggetto richiedente può avvalersi anche di un intermediario abilitato (art. 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998), purché quest’ultimo sia stato preventivamente delegato all’utilizzo, per suo conto, del Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale “Fatture e Corrispettivi”.

La predisposizione e trasmissione delle istanze deve avvenire esclusivamente in via telematica, attraverso un software di compilazione predisposto sulla base delle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021. Il file contenente l’istanza deve essere inviato mediante il canale telematico Entratel /Fisconline attraverso cui sono trasmesse le dichiarazioni dei redditi, un’apposita piattaforma web messa a disposizione dal partner tecnologico Sogei, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dall’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Contributo a fondo perduto”.

Per utilizzare la procedura web, il contribuente o il suo intermediario delegato deve accedere al portale “Fatture e Corrispettivi” dal sito dell’Agenzia delle entrate mediante le credenziali dell’identità digitale SPID (Sistema Pubblico dell’Identità Digitale) o le credenziali della CIE (Carta di Identità Elettronica) o le credenziali Entratel /Fisconline o mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e compilare l’istanza ai fini del contributo dal portale “Fatture e corrispettivi”.

Sono applicate le disposizioni di cui all’art. 25, cc. da 9 a 14 D.L. 34/2020 con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

In conclusione, non si può non ammettere come tutti gli operatori economici si aspettassero una manovra più incisiva e, in effetti, di primo acchito, molti, compresi noi dott. Commercialisti abbiamo frainteso le percentuali del 60%, 50%, 40%, 30%, 20%, le quali sono da applicare sul calo medio mensile di fatturato, per cui diventano il 5%, 4,16%, 3,33%, 2,5% e 1,67% se rapportate al calo annuale del fatturato 2020 rispetto a quello del 2019.
Dal lato della comunicazione è sicuramente preferibile indicare, ad esempio, il 30% di contributo sul fatturato medio mensile piuttosto che il 2,5% sul fatturato annuo, ma dal lato dei numeri il risultato non cambia ed è desolatamente esiguo.
Un esempio potrebbe chiarire la situazione:
Società a responsabilità limitata, dedita al confezionamento di abbigliamento da donna conto terzi.
Fatturato 2019: 1.200.000 euro
Fatturato 2020: 800.000 euro
Delta fatturato: – 400.000
Visto che il fatturato del 2019 ricade nella fascia da 1 milione a 5 milioni, la percentuale del contributo da applicare al calo mensile di fatturato è pari al 30%.
Il calo mensile di fatturato corrisponde a Delta fatturato/12 mesi, quindi 400.000/12= euro 33.333,33.
Il contributo concedibile è pari ad euro 33.333,33*30% = 10.000 euro
In effetti 10.000 euro rappresenta il 2,5% del calo di fatturato annuo, pari a 400.000.
Risulta evidente come un contributo pari a 10.000 euro non possa essere incisivo ai fini del sostegno e rilancio dell’attività di un’azienda che ha perso in un solo anno ben 400.000 euro di fatturato, alla luce del fatto che se si considera il contributo nella sua accezione di Ristoro puro, concedere il 2,5% è come ipotizzare che l’azienda beneficiaria abbia un ROS (Return on sale – Ritorno sulle vendite) del 2,5%, mentre una società in salute consegue, in media, un Ros pari almeno al 5/10%; se si considera il contributo anche nella sua funzione di sostegno ed aiuto alla ripresa dell’azienda, risulta chiaro come tale capacità sia molto ridotta, se non addirittura evanescente. Non va dimenticato che il fondo perduto istituito dall’art.25 del D.L. n.34 del 19 maggio 2020 (cd. Decreto “Rilancio”) che riguardava il calo di fatturato del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, prevedeva percentuali del contributo pari al 20% (per ricavi e compensi inferiori a 400.000 euro), al 15% (per ricavi e compensi inferiori superiori a 400.000 euro ed inferiori ad 1 milione di euro) e del 10% (per ricavi e compensi superiori ad 1 milione di euro ed inferiore a 5 milioni di euro). Da una comparazione del contributo a fondo perduto previsto dal DL “Rilancio” rispetto al contributo del DL “Sostegni”, si evince come le percentuali del DL “Sostegni”, pari al 5%, 4,16%, 3,33%, 2,5% e 1,67%, seppur relative a scaglioni diversi di ricavi e compensi, rappresentino un contributo molto inferiore a quello previsto dal precedente D.L. “Rilancio”: considerando, ad esempio, la fascia di fatturato da 400.000 euro a 1 milione di euro, la percentuale da applicare al calo di fatturato mensile in forza del “vecchio” DL Rilancio sarebbe stata del 15%, mentre l’attuale DL “Sostegni” prevede il 3,33%, con una drastica diminuzione del contributo spettante pari al 77,8%.

In conclusione ci attendiamo ed auspichiamo un sostanzioso nuovo scostamento di bilancio, come peraltro già anticipato dal Presidente del Consiglio Draghi, che si concretizzi in un “D.L. Sostegni 2” in grado di salvare e rilanciare l’intero tessuto economico italiano.


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