«Nessun risarcimento al concessionario del Palasport del 2013» Il Comune vince ancora al Tar

PORTO SAN GIORGIO - L'avvocato Carlo Popolizio, dirigente dell'Ufficio Legale dell'ente: Popolizio: «Sicuri delle nostre ragioni»

da sin. il dirigente Carlo Popolizio e il sindaco Valerio Vesprini

«Nessun risarcimento al concessionario del Palasport che nel 2013 aveva fatto causa al Comune». Lo rende noto l’Ufficio legale dell’Ente di viale della Vittoria al termine di un altro contenzioso risolto favorevolmente e sulla scia di positivi pronunciamenti ottenuti proprio di recente.

«Correva l’anno 2010 quando il Comune pronunciava la decadenza per inadempimento del concessionario del Palasport sgomberando l’impianto con la forza – spiega nel dettaglio il dirigente Carlo Popolizio – Quest’ultimo, a sua volta, per ben due volte ricorreva al Tar Marche: la prima per far annullare la decadenza e rientrare in possesso del palazzetto, la seconda per ottenere un risarcimento dei danni cagionati, a suo dire, da inadempimento dell’ente al contratto di concessione. Il Comune, conscio della inconsistenza delle pretese avversarie, resisteva in tutti e due i giudizi ottenendo da subito il rigetto della domanda cautelare avversa».

«Nel merito l’ex concessionario, dopo aver partecipato ad una gara con regole certe, vincolato a 30.000 euro annui oltre oneri di legge, contestava al Comune una lunga serie di pretese: spese necessarie per il personale addetto alla guardiania, pulizia, manutenzione; spese per i consumi di energia elettrica, acqua, combustibili e materiali vari necessari per il funzionamento del Palasport, nonché le spese per la manutenzione ordinaria; mancato guadagno per impossibilità di utilizzo degli spazi pubblicitari. Il primo giudizio, nel quale il Comune era difeso dal sottoscritto – spiega Popolizio – si è concluso nel 2016 con un decreto di perenzione, quindi estinzione del processo per inattività del ricorrente. Il secondo giudizio, quello sulla richiesta di risarcimento per circa 160.000 euro oltre agli interessi e alla rivalutazione, si è concluso proprio nei giorni scorsi con sentenza del Tar Marche che ha rigettato tutte le domande del ricorrente».

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