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Il management dei Camaleonti
smentisce Agostini

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La rettifica e la smentita alle accuse lanciate dal capogruppo 100% Civico Andrea Agostini arriva direttamente dal titolare della  Stefano Bianchi Management. A fronte delle accuse lanciate da Agostini, il management artisti è categorico e determinato a fare chiarezza: “Nell’articolo si afferma falsamente che il comune di Porto San Giorgio avrebbe dato esecuzione ad un accordo transattivo verbale tra questo comune e l’organizzatore (Stefano Bianchi Management), laddove, di contro in primo luogo esisteva apposito contratto scritto (del 07/07/2016) con precise pattuizioni in merito ad eventuale annullamento della serata; in secondo luogo come chiaramente si evince dalla stessa delibera citata nell’articolo, l’originario accordo verbale è stato formalizzato attraverso comunicazioni formali regolarmente acclarate al protocollo del comune“.

La replica della Bianchini Management prosegue: “In secondo luogo, non corrisponde al vero che la proclamazione della giornata di lutto nazionale equivalga ad impossibilità sopravvenuta della prestazione legittimante l’annullamento della serata senza oneri da parte del comune. Si rammenta infatti, che in innumerevoli città e località italiane si sono regolarmente tenute le manifestazioni e gli spettacoli programmati, atteso che la proclamazione del lutto nazionale non comportava alcun divieto espresso circa l’esecuzione di quanto programmato.
Ad ogni buon conto, come riferisce lo stesso ex sindaco Andrea Agostini, che ha provveduto a divulgare tendenziosamente la notizia da voi pubblicata, erano comunque possibili manifestazioni di beneficenza da tenere anche in quel giorno. Infine, il comune ben avrebbe potuto concordare altra data successiva con l’organizzazione, così pienamente rispettando gli accordi contrattuali.
Non sussisteva quindi la pretesa impossibilità sopravvenuta della prestazione, nella fattispecie, atteso che la prestazione poteva comunque essere effettuata diversamente (attraverso l’inserimento di iniziative benefiche nel programma, ovvero semplicemente posticipando di qualche giorno la stessa manifestazione). A parere di chi scrive, pertanto, il danno erariale si sarebbe prodotto nell’ipotesi in cui il comune esponendosi a responsabilità contrattuali, fosse stato convenuto in giudizio al fine di ottenere, a titolo risarcitorio, il pagamento dell’intero importo contrattuale maggiorato delle spese di lite”.


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