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Sovra-indebitamento ‘versione familiare’
e aperto ai soci: tutti
i dettagli spiegati dai commercialisti

PAROLA AGLI ESPERTI - Continua su Cronache Fermane la rubrica in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Fermo guidato dalla presidente Eliana Quintili. Ogni settimana i professionisti iscritti all'Ordine affrontano temi di attualità e approfondimenti sul mondo della contabilità, fiscale e del lavoro

di Alessandro Felicioni

Sovraindebitamento in versione familiare e aperto a tutti i soci, anche quelli illimitatamente responsabili; strada in discesa anche per la transazione fiscale, non più legata all’assenso del fisco. Con un colpo di coda finale, il 2020 ci lascia, oltre alle cicatrici indelebili che ci accompagneranno per sempre, un piccolo ma incoraggiante spiraglio di luce; ed in tempi buoi come quelli che stiamo vivendo, ben vengano interventi normativi volti ad offrire una via d’uscita alla crisi finanziaria che non risparmia ormai nessuno; così, accanto alle misure previste per gli imprenditori e, in generale, le partite iva, appare fondamentale gettare un occhio anche al “consumatore” ed affinare gli strumenti a lui dedicati per gestire l’inevitabile situazione di difficoltà che, partendo dall’ambito imprenditoriale, straborda, con effetti devastanti, sulla condizione familiare e personale.

 

Con la conversione del decreto Ristori (n. 137 del 18 ottobre 2020) nella legge n. 176 del 18 dicembre 2020, sono state introdotte alcune interessantissime novità alla disciplina del sovraindebitamento, provvedendo ad anticipare, vista l’urgenza, alcune misure già ricomprese nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, slittato, quanto meno, al prossimo settembre.

A ben vedere la tecnica anticipatoria che il legislatore ha adottato è già stata sperimentata in tema di concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione, giacché, con il medesimo provvedimento, sono state introdotte alcune novità in tema di transazione fiscale alle procedure concorsuali minori dedicate all’imprenditore, già presenti nel Codice della Crisi.

Vediamole con ordine. 

La nuova definizione di consumatore (art. 6, comma 2, lettera b della legge n. 3/2012) spazza via il campo da tutti i dubbi finora sorti in merito alla possibilità, per il socio di sas e snc (con responsabilità illimitata per i debiti della società partecipata), di accedere alle procedure di sovraindebitamento.

Viene definito consumatore “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”. 

Dunque il socio di sas e snc, anche se soggetto potenzialmente fallibile (in estensione dell’eventuale fallimento della società), può predisporre il proprio piano del consumatore o proporre un accordo di composizione ai propri creditori. Attenzione, però: solo i debiti personali poteranno essere gestiti mediante la procedura di sovraindebitamento, restando preclusa la possibilità di ricomprendere nella debitoria complessiva anche le posizioni riconducibili alla società o, più in generale, ad attività imprenditoriale o professionale. A fronte di tale apertura, seppur parziale perché non permette una definizione complessiva del socio di sas o snc, vengono introdotte alcune condizioni di inammissibilità quali l’aver goduto dell’esdebitazione per due volte, l’aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e, con riferimento all’accordo di composizione della crisi, aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Altra anticipazione importante è quella prevista dall’65 del Codice della crisi d’impresa, che al comma 4, prevede che la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardante una società di persone produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Ciò significa che la procedura di sovraindebitamento portata a termine da una sas o snc (evidentemente non fallibili) mette al riparo anche i soci, relativamente ai debiti sociali. È lo stesso principio previsto dall’articolo 184 della legge fallimentare, in tema di concordato preventivo, laddove si legge che il concordato preventivo omologato ha effetto anche per i soci illimitatamente responsabili. 

Così, incastrando le due disposizioni appena viste, il socio di sas o snc può chiudere il cerchio e gestire integralmente la propria esposizione debitoria: sia quella derivante dalla società partecipata sia quella personale. La prima mediante procedura di sovraindebitamento della società (o concordato preventivo se soggetto fallibile) e la seconda mediante una personale procedura di sovraindebitamento per i propri debiti personali. Anzi, a ben vedere, tale intervento combinato è quanto meno opportuno perché i due piani (societario e personale) devono essere tra loro compatibili in termini di risorse attive (societarie e personali) messe a disposizione dei creditori.

Nello stesso solco delle misure appena viste si pone l’articolo 4-ter della Legge n. 176/2020 che ha inserito la disciplina della procedura familiare del sovraindebitamento, anticipando le disposizioni dell’articolo 66 del Codice della crisi.

Finora, infatti, chi aveva provato a proporre una sola procedura di sovraindebitamento per risolvere il sovraindebitamento dell’intera famiglia con un programma unitario, si era trovato di fronte ad ostacoli spesso insormontabili. Su tutti il problema dell’autonomia patrimoniale di ciascun familiare e della necessaria distinzione tra le singole masse attive e passive. Circostanza questa particolarmente penalizzante per uno strumento dichiaratamente sorto per porre rimedio a situazioni di sovraindebitamento in ambito familiare.

Finalmente ora viene prevista una disciplina specifica per i nuclei familiari e per le situazione di crisi o di insolvenza della famiglia ha un’origine comune, come nel caso in cui i familiari siano, appunto, soci di sas o snc.

La norma prevede la facoltà di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi; occorre fare attenzione a due aspetti importanti: dal punto di vista soggettivo i familiari interessati dal progetto unitario sono il coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, le parti di un’unione civile e i conviventi di fatto ex Legge n. 76/2016.

Laddove, poi uno o più debitori familiari non è consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni previste per l’imprenditore o per il professionista rispetto a quelle tipiche del consumatore in quanto prevalenti essendo più garantiste per i creditori.

Altre novità, non meno interessanti riguardano il piano del consumatore che può ora prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti di contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e delle operazioni di prestito su pegno e il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore; per tale ultima possibilità occorre però che alla data di deposito della proposta si sia in regola con le rate del muto o che il giudice autorizzi il pagamento del debito scaduto a tale data.

Per le proposte di accordo con i creditori, se è prevista la continuazione dell’attività aziendale, è possibile includere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa. Anche qui, medesime condizioni previste per il piano del consumatore in ordine ai mutui ipotecari.

L’OCC attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto interamente con il ricavato della liquidazione del bene a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non determina la lesione dei diritti degli altri creditori.

Un’ultima misura che vale la pena sottolineare, anch’essa trasfusa dalla disciplina concorsuale delle imprese, è la previsione secondo cui il tribunale procede all’omologa anche in mancanza di adesione da parte dell’Amministrazione finanziaria se l’adesione è decisiva per il raggiungimento delle percentuali di legge e quando, anche in base alla relazione dell’OCC, la proposta di soddisfacimento del fisco è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. Si tratta, come appare evidente, di una fondamentale previsione soprattutto per le situazioni di indebitamento caratterizzate, principalmente, da debiti di natura tributaria.



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