Il Decreto legge n. 34 del 2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con la legge n. 77/2020, ha introdotto una nuova detrazione fiscale del 50%, in regime “de minimis”, per i soggetti che investono nel capitale sociale di Start up e Pmi innovative.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio, il decreto del MiSE 28 dicembre 2020, di concerto con il MEF, che attua gli incentivi previsti dal Decreto Rilancio per chi investe in Start up e Pmi innovative (Dl n. 34/20, articolo 38, comma 7).
Con la conversione in legge del provvedimento sono state apportate alcune modifiche agli incentivi per gli investimenti in Pmi innovative. In particolare, è stato innalzato da 100.000 a 300.000 euro l’investimento massimo agevolabile ed è stato stabilito che la detrazione del 50% spetta in via prioritaria rispetto alla detrazione ordinaria del 30%. Per gli investimenti in Start up innovative non sono state apportate modifiche alla nuova detrazione in “de minimis”, che è confermata al 50% con un tetto agli investimenti agevolabili di 100.000 euro.
Gli investimenti devono essere effettuati in imprese Start up o Pmi innovative che risultano regolarmente iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese “al momento dell’investimento”. I soggetti, indicati nell’art. 1 comma 7 lett. a) del DM, che investono direttamente o indirettamente nel capitale sociale di una o più Start up innovative e di una o più PMI innovative hanno diritto ad una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’investimento agevolato può essere effettuato dall’investitore anche indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in Start up innovative o PMI innovative. Si considerano, invece, forme di investimento diretto i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo di azioni o quote, così come pure la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale.
L’agevolazione fiscale spetta fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo «de minimis» ad una stessa Start up innovativa o Pmi innovativa non superiore a 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Nel caso di investimento in una Start up innovativa, il soggetto investitore in ciascun periodo d’imposta può detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 50% dell’investimento effettuato, fino ad un massimo di euro 100.000, per un ammontare di detrazione non superiore a euro 50.000. Se si investe in una Pmi innovativa, invece, il soggetto investitore, in ciascun periodo d’imposta, può detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 50% dell’investimento effettuato, fino ad un massimo di euro 300.000, per un ammontare di detrazione non superiore a 150.000 euro. In caso di investimento superiore a euro 300.000, sulla parte eccedente, il soggetto investitore, in ciascun periodo d’imposta, può detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 30%. Per non decadere dal beneficio, l’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni.
Il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà predisporre la piattaforma informatica: «Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative».
Prima dell’effettuazione materiale dell’investimento, l’impresa beneficiaria dovrà quindi presentare un’istanza online che contenga:
– i dati identificativi dell’investitore, dell’impresa e, in caso di investimento indiretto, dell’Oicr;
– l’ammontare dell’investimento che il soggetto investitore intende effettuare;
– l’ammontare della detrazione che il soggetto investitore intende richiedere.
– L’ammontare di aiuti totali concessi ad una Start up o Pmi innovativa non potrà superare i 200mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
Per gli investimenti effettuati nel corso dell’anno 2020, ai fini del riconoscimento dell’incentivo in capo al soggetto investitore, in deroga a quanto previsto, l’impresa beneficiaria può presentare l’istanza successivamente all’investimento stesso, purché nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021.
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