Non c’è stata diffamazione, la Tod’s deve risarcire il Codacons

SENTENZA - Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Ancona, rigettando il ricorso promosso da Tod’s e dallo stesso Della Valle contro l’associazione dei consumatori, accusata di aver diffamato il noto imprenditore in merito al caso della sponsorizzazione del Colosseo, e condannandolo a versare al Codacons 18mila euro di risarcimento

Diego Della Valle

La Tod’s dovrà risarcire il Codacons con 18mila euro. Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Ancona, rigettando il ricorso promosso da Tod’s e dallo stesso Della Valle contro l’associazione dei consumatori, accusata di aver diffamato il noto imprenditore in merito al caso della sponsorizzazione del Colosseo, e condannandolo a versare al Codacons 18mila euro di risarcimento.

Il ricorso di Diego Della Valle era stato presentato contro la sentenza 363 del 2018 con cui il Tribunale di Fermo rigettava la domanda di risarcimento danni proposta da Tod’s spa e dallo stesso imprenditore per la diffusione sul sito internet del Codacons di due comunicati stampa, pubblicati il 3 luglio 2012 e il 31 luglio 2013, aventi ad oggetto la sponsorizzazione da parte di Tod’s dei lavori di restauro dell’Anfiteatro Flavio (“Colosseo”), aventi contenuto, secondo quanto sostenuto, diffamatorio. In primo grado il Tribunale ha ritenuto che i comunicati presentassero “sicuri profili di interesse pubblico e rispettassero il canone della “verità”. Tesi ora confermata anche dalla Corte d’appello di Ancona che, nella sentenza pubblicata ieri.

«La Corte d’Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Tod’s spa e Diego Della Valle avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 363/2018 pubblicata il 17 maggio 2018 nei confronti del Codacons Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori, nonché sull’appello incidentale proposto da quest’ultimo, rigetta l’appello principale e quello incidentale. Condanna gli appellanti in via principale, in solido, alla refusione al Codacons di 3\4 delle spese del grado, che compensa per il residuo, spese che liquida per l’intero in 18.200 euro, di cui 200 euro per esborsi, oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei  presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, dPR 115 del 2002 , per il versamento, da parte degli appellanti in via principale in solido, nonché dell’ appellante incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l’appello principale e per quello incidentale, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13. Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 22 dicembre 2021».


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