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Quarantene, nella circolare del Ministero le novità. Isolamento di 7 giorni per i vaccinati positivi

COVID - Come cambiano le quarantene. Lo spiega una circolare del Ministero datata 30 dicembre. Quarantena ridotta a 5 giorni per i vaccinati da più di 120 giorni se entrano in contatto con un caso positivo. Per i soggetti contagiati nonostante la dose booster l'isolamento scende ad una settimana purché non ci siano sintomi. Nuove regole in vista anche per la Dad.

di Sandro Renzi

Ordinanze, decreti e circolari, non è semplice muoversi nella giungla di atti amministrativi che cercano di dare attuazione pratica alle azioni messe in campo dal Governo per frenare i contagi e non bloccare nuovamente il Paese. A Roma la maggioranza si confronta in queste ore sulle possibili modifiche da apportare alla Dad in vista del rientro in classe dopo le vacanze di Natale. Gli istituti sono pronti a ripartire tra il 7 ed il 10 gennaio, ma non è escluso che in qualche Regione la riapertura possa slittare a causa dell’elevato numero dei contagi. A preoccupare sono in primis elementari e prima media, ovvero la fascia di età compresa tra 5 ed 11 anni, per la quale la campagna vaccinazione è iniziata da poco. Le regole allo studio del Governo prevedono “nel caso di due studenti risultati positivi in una classe, solo l’autosorveglianza di cinque giorni (con test a 10 giorni) per i ragazzi vaccinati (o guariti negli ultimi tre mesi) e la quarantena di 10 giorni con Dad (quest’ultimo caso laddove previsto) per i non vaccinati” (fonte Ansa).

Con tre contagi nella stessa classe la palla passerebbe alle Asur di competenza per l’adozione di provvedimenti come ad esempio la sospensione dell’attività in presenza. Nulla cambierebbe invece per la scuola dell’infanzia dove resterebbe invece la quarantena di dieci giorni per tutti, con tampone, già con un solo caso positivo. Per le Marche, nel frattempo, si profilano ancora due settimane in giallo sulla base dell’ordinanza firmata dal Ministro Speranza il 31 dicembre. “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
Sars Cov-2, per le Regioni Liguria, Marche, Veneto e per la Provincia
autonoma di Trento è rinnovata, per un periodo di quindici giorni,
ferma restando la possibilità di una nuova classificazione,
l’ordinanza del Ministro della salute 17 dicembre 2021, ai fini dell’applicazione delle misure di cui alla c.d. zona gialla” recita il provvedimento ministeriale.

QUARANTENE

C’è poi il tema delle quarantene per le quali sono intervenute modifiche con l’ultimo decreto approvato dal Cdm. Si è reso necessario ricorrere ad una Circolare ministeriale per fare chiarezza. L’atto porta la data del 30 dicembre. Ecco in concreto le novità per chi entra in contatto diretto con una persona affetta da Covid.

Contatti stretti ad alto rischio

1) Per i soggetti non vaccinati o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario (ricevendo ad esempio una sola dose delle due previste) o che abbiamo completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine di questo periodo basterà un  test molecolare o antigenico con risultato negativo per uscire.

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

3) Soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure  siano guariti dall’infezione nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di auto-sorveglianza termina al quinto giorno. Ovviamente è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione del Covid 19 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi.

4) Gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.

Contatti a basso rischio (come da indicazione ECDC ad es. persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso Covid ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;  una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) o che ha viaggiato con un caso Covid 19 per meno di 15 minuti; tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso Covid ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti, un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso Covid)

Per i contatti a basso rischio, qualora abbiano indossato sempre le mascherine
chirurgiche o Ffp2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie.

ISOLMENTO 

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla
condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.


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