«Ho estinto il processo ma al Comune non basta per rimuove l’incompatibilità col ruolo di consigliere» Di Ruscio promette battaglia
FERMO - «Quella che mi trovo ad affrontare non è una questione personale o meglio lo è solo in parte perché riguarda il ruolo istituzionale di consigliere a cui l'elettorato mi ha delegato. Ed è per questa ragione, in nome del principio di lealtà e trasparenza, che ritengo, doveroso, renderla pubblica»
Riceviamo dal consigliere comunale di Fermo, Saturnino Di Ruscio, e pubblichiamo:
«Quella che mi trovo ad affrontare non è una questione personale o meglio lo è solo in parte perché riguarda il ruolo istituzionale di consigliere a cui l’elettorato mi ha delegato. Ed è per questa ragione, in nome del principio di lealtà e trasparenza, che ritengo, doveroso, renderla pubblica.
Nel 2022 insieme a dei miei familiari ho avviato un contenzioso civile contro il Comune di Fermo per l’ occupazione illegittima e abusiva di porzioni di terreno di nostra proprietà. Il contenzioso giudiziario era stato avviato dopo un precedente scambio di corrispondenza che non aveva trovato alcuna disponibilità da parte del Comune di Fermo.
Prima di candidarmi ho chiesto diversi pareri legali, seppure già conoscessi la risposta, ovvero che l’incompatibilità sarebbe sorta solo a seguito di elezione avvenuta e che, sarebbe stato possibile rimuoverla. Il 26 di maggio 2026, ad elezioni concluse, il Tribunale di Fermo ha emesso la sentenza di primo grado di cui sono venuto a conoscenza solo il 28 maggio. Sentenza che ha ha dato ragione a me e ai mie famigliari condannando il Comune di Fermo a risarcire il danno.
A questo punto su parere dei miei legali ho intrapreso una soluzione radicale che consiste nella: “rinuncia agli atti” e la richiesta al Comune di Fermo della “l’estromissione dalla lite”. Questo vuol dire che ho “estinto il processo”, eliminando, così l’incompatibilità.
La norma richiede che la controparte, cioè il Comune di Fermo in questo caso, accetti la mia estromissione dal processo. Il Comune di Fermo, invece, ha risposto che questa soluzione da me proposta, non è sufficiente a rimuovere l’incompatibilità con il ruolo di consigliere comunale provocando così, di fatto, l’avvio della procedura per la mia decadenza.
Sostenendo, testualmente, quanto segue : “Allo stato attuale non risulta che il Comune di Fermo abbia disposto l’accettazione della rinuncia agli atti e comunque, oltre ad essere tale accettazione una facoltà dell’Ente, dovranno essere valutati i relativi effetti in caso di futura riattivazione della pretesa economica specificatamente con riguardo alla determinazione degli interessi a carico delle casse comunali. Appare invece indubbio che per rimuovere efficacemente la causa di incompatibilità prevista dall’art. 63 primo comma punto 4 sarebbe necessaria la rinuncia all’azione ossia una rinuncia al diritto al risarcimento del danno così come accertato dalla sentenza n. 260/2026 del tribunale di Fermo”.
Appare più che lampante che ciò che il Comune di Fermo chiede per rimuovere l’incompatibilità, sia la rinuncia ad avere diritto di giustizia e di risarcimento, così come già pronunciato dalla sentenza di primo grado.
Ma il paradosso sta anche nella richiesta del Comune di Fermo che io rinunci all’azione per sempre, anche dopo aver terminato il mio mandato di consigliere.
Ora questa richiesta ha tutta l’aria di un “do ut des”: io Comune ti permetto di svolgere il tuo mandato di consigliere così come 1000 cittadini hanno liberamente chiesto, a patto che tu, Saturnino Di Ruscio, rinunci per sempre a vedere riconosciuto un tuo diritto costituzionale, peraltro, già sancito dalla sentenza di primo grado.
Oltre al fatto che, questa decisione del Comune, contravviene alla sentenza della Cassazione del 10 settembre 2014 secondo cui, in un caso analogo, il mio omologo consigliere “ha rinunciato”, come ho fatto io, “agli atti del giudizio”. Secondo la giurisprudenza “la rinuncia agli atti del giudizio è idonea a far venire meno la condizione di incompatibilità. Sotto tali profili, la circostanza che la causa prosegua tra il Comune e i familiari del consigliere comunale è priva di rilevanza giuridica in relazione agli effetti sostanziali della rinuncia, atteso che il rinunciante perde la qualità di parte in senso processuale….( cfr. Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza 12 febbraio 2008 n.3384….).
Tutto ciò sempre secondo la Cassazione ” al fine di superare gli ostacoli alla rimovibilità della situazione di incompatibilità-ed alla piena esplicazione del diritto di elettorato passivo-altrimenti sussistenti nelle ipotesi di imminente, ed ineliminabile, interesse all’esito della lite da parte dell’eletto che pur abbia rinunziato al giudizio-(cfr. Corte di Cassazione Sezione I Civile Sentenza, 19 maggio 2001 n. 6880)”.
Per dirla con Giulio Andreotti, che di certo ne possedeva di esperienza politica, “a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si indovina”, è legittimo pensare che mi si voglia “estromettere” dal Consiglio Comunale, considerato che la soluzione da me proposta, così radicale, venga rigettata? Si tratta di una battaglia di giustizia e verità, a cui, sicuramente, non rinuncerò, anche e/o in nome di chi ha voluto, democraticamente, che io sedessi sui banchi del consiglio».