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Covid-19, Confartigianato: “Responsabilità
penale del datore di lavoro: chiarimenti
Inail non bastano, serve una legge”

VIRUS - Il presidente Leonori: "“Bisogna ribadire che questo virus è un rischio biologico generico che riguarda l’intera popolazione e pertanto le responsabilità improprie e i conseguenti rischi di ingiustificato contenzioso, non possono essere addossate ai datori di lavoro"

Renzo Leonori

“Covid-19 – Responsabilità penale del datore di lavoro: i chiarimenti dell’Inail non bastano, serve una legge”. Così in una nota stampa la Confartigianato. “In merito al delicato tema della responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da Covid-19 di un proprio dipendente in occasione di lavoro, Confartigianato – fanno sapere proprio dalla sigla degli artigiani – continua la sua azione sindacale nei confronti di Inail, Governo e Parlamento”.

“E’ impensabile addossare la responsabilità agli imprenditori nei confronti dei propri dipendenti che contraggono il Covid – dichiara il presidente Renzo Leonori – Questo è un problema grave che Confartigianato ha denunciato subito, perché il Covid-19 è un rischio generico e non professionale e non può essere attribuita responsabilità civile e penale al datore di lavoro. Se l’Inail ha fornito una prima parziale risposta positiva, ora serve una norma che stabilisca tale principio”. “L’Istituto – aggiungono dalla Confartigianato – nel fornire precisazioni in ordine alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro, sembrerebbe infatti considerare un cambiamento di indirizzo rispetto alla tesi della presunzione semplice di origine professionale del contagio e, quindi, del conseguente infortunio sul lavoro, specificando che “che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro. Il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa”.
In altre parole, la responsabilità datoriale per infortunio va attentamente indagata ed accertata, attraverso la dimostrazione del dolo o della colpa del datore di lavoro, i cui criteri sono pertanto differenti da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative. Sotto il profilo penale, in particolare, il riconoscimento dell’infortunio da parte Inail non assume alcun rilievo, considerata la presunzione di innocenza e l’onere della prova, a carico del pubblico ministero. Per quanto riguarda la responsabilità civile del datore di lavoro è poi sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso”.

“Bisogna ribadire – aggiunge Leonori – che questo virus è un rischio biologico generico che riguarda l’intera popolazione e pertanto le responsabilità improprie e i conseguenti rischi di ingiustificato contenzioso, non possono essere addossate ai datori di lavoro. Abbiamo chiesto al Governo ed al Parlamento una disposizione di legge che preveda espressamente l’esonero della responsabilità civile e penale del datore di lavoro in caso di contagio di un proprio dipendente. La precisazione dell’Inail va sicuramente nella giusta direzione ma, alla luce della molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità, non basta”.


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