«Il femminicidio: rilievi giuridici sulla nuova fattispecie di reato e rilevanza sociologica del fenomeno»
ATTUALITA' - Il dibattito sulla natura giuridica del femminicidio oscilla tra l'esigenza sociologica di nominare la violenza di genere e i principi di tassatività e uguaglianza del diritto penale
di Giuseppe Fedeli * Il dibattito sulla natura giuridica del femminicidio oscilla tra l’esigenza sociologica di nominare la violenza di genere e i principi di tassatività e uguaglianza del diritto penale. L’ordinamento italiano qualifica il femminicidio non più solo come aggravante, ma come reato autonomo (art. 577-bis del codice penale). Questa norma punisce l’omicidio di una donna quando è commesso per odio o discriminazione di genere, o per finalità di controllo e dominio.
Da un punto di vista garantista, quando non “filologico”, alcuni giuristi e commentatori criticano la tipizzazione di questa fattispecie per diversi motivi tecnici: 1) Il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.): la vita di una donna ha lo stesso valore di quella di un uomo. Introdurre una tutela specifica per genere potrebbe infrangere il principio di pari dignità davanti alla legge.
La “prova introspettiva”: per contestare il reato autonomo, l’accusa deve dimostrare la specifica motivazione discriminatoria “in quanto donna”. Questa “prova” risulta difficile da accertare in sede processuale. 3) La sovrapposizione con le tutele esistenti: prima di questa specifica legge, il codice già prevedeva l’ergastolo per l’omicidio aggravato da stalking o da relazioni affettive. Il delitto di omicidio è da tempo (dal 2009: governo Berlusconi IV) aggravato con la pena dell’ergastolo se il fatto è commesso in occasione della commissione di taluni delitti, previsti dal codice penale (fra tutti, gli atti di violenza sessuale, art. 609 quater, e gli atti persecutori, 612 bis;. in particolare, il reato di maltrattamenti e quello di stalking, che costituiscono oggi tra le fattispecie più diffuse a livello processuale e di indagini), ai danni della stessa persona offesa. Tali regole hanno il pregio, rispetto al femminicidio come nomen juris ( ovvero sia come reato autonomo. dotato di una propria oggettività giuridica,) di non differenziare i generi in modo “discriminatorio”, e dunque di essere diritto uguale, applicabile, per esempio, anche a una vittima transgender, o ad un soggetto di sesso femminile cosiddetto “no binary”o omosessuale, e, lato sensu, individui vulnerabili per ragioni economiche o psicologiche, che siano coinvolti in rapporti abusanti. In altri termini, l’introduzione nel codice Rocco del reato di femminicidio fa sì che altre forme di violenza relazionale egualmente gravi, che colpiscono soggetti diversi dalla donna eterosessuale inserita in una relazione affettiva tradizionale, restino ai margini: la scelta di sessuare il reato, lungi dal rafforzare universalmente la tutela dei soggetti deboli, produce una discriminazione di protezione difficilmente conciliabile con il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., non solamente dal punto di vista tecnico-formale.
Di contro a chi vede nella introduzione del reato di femminicidio l”esito di una ” mozione” di tipo populista, identitaria e connotativa, la dottrina neofemminista, le organizzazioni per i diritti umani e le istituzioni sovranazionali (come la Convenzione di Istanbul) propugnano una netta distinzione del reato per le ragioni che seguono:
a) Il valore della “nominazione”: Il diritto ha una funzione pedagogica e simbolica. Dare un nome preciso al fenomeno aiuta a far emergere la radice culturale della sopraffazione, che non è un gesto d’impeto estemporaneo, ma l’esito di una disparità di potere.
b) ) L’inadeguatezza dell’omicidio “neutro”: Considerare il femminicidio come un semplice omicidio sminuisce il contesto in cui matura. La vittima viene colpita per coartare la sua libertà di autodeterminazione e la sua emancipazione.
Ora, posto che i reati di omicidio che hanno come vittime le donne stanno aumentando in maniera esponenziale, questo trend impone di non abbassare mai la guardia; per cui, ferma la riprovazione sociale, il rilievo qui svolto non nega la dimensione strutturale del fenomeno né l’urgenza di risposte pubbliche (d’altro canto, è la frequenza “statistica” che ha suggerito il conio di questa nuova specie di reato, così come è accaduto in riferimento al omicidio stradale, fattispecie già inglobata nel reato di omicidio, a connotazione soggettiva colposa.), ma si interroga sulla coerenza costituzionale e sulla tenuta sistemica del “format” prescelto. In sintesi, se la propagazione mediatica di questa nuova figura di omicidio nutre sempre più l’immaginario collettivo, dal canto suo, l’addetto ai lavori giuridicamente educato non può non “ragionare” sulla scelta del legislatore, se è vero che espressioni come “atto di dominio”, “controllo”, “prevaricazione” o “rifiuto della relazione” rimandano a categorie sociologiche e psicologiche che faticano a tradursi in criteri penalmente verificabili, soprattutto nel contesto probatorio del processo, talché la tipicità si allarga, fino a coincidere con una valutazione complessiva della relazione tra autore e vittima, trasformando il giudizio penale in una sorta di lettura retrospettiva del conflitto affettivo.