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Nuovo braccio carcerario
dedicato agli evasori

PAROLA AGLI ESPERTI - Continua su Cronache Fermane la rubrica in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Fermo guidato dalla presidente Eliana Quintili. Ogni settimana i professionisti iscritti all'Ordine affrontano temi di attualità e approfondimenti sul mondo della contabilità, fiscale e del lavoro

di Giuseppe Ripa

Carceri piene e strade vuote per i grandi evasori fiscali… tranne per chi paga.
Questo è quanto è lecito desumere dalla riforma dei reati tributari disciplinata dal D.L. 124/2019 (collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2020) siccome inasprita avendo tuttavia l’accortezza di lasciare intatta la possibilità di sfuggire alle sanzioni penali se si ha la disponibilità di pagare tutto il dovuto ed uscire così dall’indagine.
Lo si sa, purtroppo gli italiani detengono il triste primato in Europa per l’evasione ai fini Iva ed il legislatore ha deciso di intervenire duramente in tal senso, attraverso l’abbassamento delle soglie di punibilità, l’innalzamento delle pene edittali (ossia l’aumento della reclusione) e l’inserimento della confisca allargata, in aggiunta a quella ordinaria già presente.
Tale ultima sanzione rappresenta la vera e propria mannaia della riforma in quanto consente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni e delle disponibilità finanziarie e patrimoniali di cui il condannato in via definitiva non sia in grado di giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo.
Occorre tenere a mente, al di là dei riferimenti alla condanna in via definitiva, come anche prima opererebbe il sequestro funzionale alla predetta misura cautelare; in sostanza, già durante le verifiche eseguite dall’Agenzia delle Entrate e/o dalla Guardia di Finanza, laddove la notizia di reato sia inoltrata al pm e questo ravvisi la parvenza di commissione di uno dei reati previsti (cd. fumus), il contribuente sarebbe obbligato a provare ciò che invece deve essere acclarato in modo compiuto, pena appunto sequestro e successiva (solo in caso di condanna) confisca.
Per chiarire quanto sopra: ad esempio, nel caso in cui un contribuente emetta fatture false e percepisca dei compensi per tale attività illecita; tali compensi, anche se rigirati a familiari o ad altri soggetti a lui riconducibili saranno comunque aggredibili mediante il sequestro preventivo e la confisca allargata in caso di condanna poi.
Sebbene il legislatore si sia adoperato per inasprire le pene dei reati – si pensi alla dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture o altri documenti falsi per la quale era prevista una reclusione da 18 mesi a 6 anni, passata da 4 ad 8 anni per i casi più gravi, ovvero per il reato di infedele dichiarazione passato da 1 a 3 anni a da 2 a 4 anni e 6 mesi – ha mantenuto salvo il contraltare delle cause di non punibilità, ovvero delle circostanze del reato.
In buona sostanza, per quanto grave il danno arrecato alle casse erariali sia stato, al reo basterà pagare le imposte accertate, comprensive di sanzioni ed interessi, prima che il dibattimento di primo grado sia iniziato per non essere punito ovvero subire una riduzione della pena fino alla metà. A ciò aggiungasi come detto pagamento potrà avvenire in sede civile mediante l’utilizzo delle speciali procedure conciliative, quali ad esempio l’accertamento con adesione, che permette di usufruire della riduzione ad un terzo delle sanzioni pecuniarie.
Insomma, se da un lato il legislatore si è adoperato per reprimere più che mai la lotta all’evasione, dall’altro ha comunque lasciato una scappatoia, una via d’uscita secondaria agli evasori, permettendogli di sanare il danno mediante il pagamento di quanto dovuto. Certo, e questo è un paradosso difficilmente spiegabile, riuscire a pagare dopo che i propri beni e le disponibilità finanziarie sono state sequestrate resta un mistero che potrebbe tuttavia essere risolto attraverso la ricerca aggiuntiva di risorse diverse o ad altri riconducibili.
In ultimo si vuole concludere delineando il panorama sanzionatorio cui il contribuente può andare incontro relativamente all’esecuzione di una singola fattispecie.
Eh già, perché mediante l’esecuzione di un singolo atto il contribuente rischia di incombere in sei diverse tipologie di sanzioni e, nello specifico:
– quella amministrativa-tributaria, relativa agli avvisi di accertamento;
– quella penal-tributaria;
– quella confiscatoria ordinaria;
– quella per sproporzione generale di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 riferita all’evasore fiscale socialmente pericoloso con comportamento delittuoso protrattosi nel tempo;
– quella specifica di cui al richiamato art. 240-bis c.p.p. relativo alla confisca per sproporzione;
– quella rivolta alla impresa rappresentata di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 la quale a sua volta e nel suo ambito prevede oltre alla sanzione pecuniaria, quella interdittiva, quella sulla pubblicazione della sentenza e quella confiscatoria.
Ed invero, tale ultima sanzione, consistente nella mancata adozione ed attuazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati presupposto indicati dal D.Lgs. 231/2001 è stata troppo sottaciuta e spesso trascurata dalle imprese; essa comporta che, nel caso in cui un soggetto apicale della società abbia commesso un reato e la società ne abbia tratto vantaggio, a quest’ultima spetterà una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Quote il cui valore spazia da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro.
E perché, quindi, il collegamento con i reati tributari? Perché proprio con il collegato fiscale, sono stati fatti confluire tra i reati presupposto indicati dal D.Lgs. 231/2001 anche i reati di dichiarazione di altri mezzi fraudolenti (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000), emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8), occultamento o distruzione delle scritture contabili al fine di evadere le imposte (art. 10) e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11).


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