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Il controllo di fatto in srl
mette a rischio il forfettario

PAROLA AGLI ESPERTI - Continua su Cronache Fermane la rubrica in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Fermo guidato dalla presidente Eliana Quintili. Ogni settimana i professionisti iscritti all'Ordine affrontano temi di attualità e approfondimenti sul mondo della contabilità, fiscale e del lavoro

di Francesco Campanari

Tra le diverse condizioni ostative per l’ingresso o il mantenimento del regime forfettario ricordiamo quella relativa al possesso di partecipazioni in srl o in associazioni in partecipazione. In argomento, la circolare 9/E del 1 aprile 2019 ha chiarito che affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata e dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa arti o professioni. In assenza dunque di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opererà e si potrà rimanere nel regime forfettario.

Ma cosa significa controllo diretto e/o indiretto? Nel primo caso, l’art. 2359 c.c. lo definisce come quello per cui si dispone della maggioranza dei voti in assemblea ovvero quello per cui si dispone di voti sufficienti per poter effettuare un’influenza dominante in assemblea. Parlando invece del controllo indiretto, al fine di verificare le casistiche di cui sopra, si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e ad interposte persone (ci si riferisce all’art. 5 del Tuir dunque a coniugi , ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo). Recenti interpelli delle Entrate (fra tutti il 397/2019 ed il 398/2019) hanno però posto l’accento, stringendo ulteriormente le maglie per l’accesso al regime, anche sul controllo di fatto disciplinato dal numero 3) primo comma dell’art. 2359 c.c.. Lo stesso recita che si possa esercitare controllo di fatto quando, per via di particolari vincoli contrattuali con la società, si abbia comunque una influenza dominante in assemblea pur non disponendo di sufficienti voti per un controllo diretto e/o indiretto. Dal 2020 dunque, ai fini della verifica della causa ostativa in questione si dovrà tener conto anche di particolari fattispecie per cui, pur non disponendo del controllo (magari detenendo una partecipazione di minoranza), un contribuente presti servizi nei confronti della società partecipata e ne sia il principale fornitore (questo confrontando ad esempio il fatturato dell’istante rispetto ai costi per servizi sostenuti dalla società).


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