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Rivalutazione dei beni delle imprese dei settori alberghiero e termale I commercialisti: “Particolarità e criticità” (2° parte)

PAROLA AGLI ESPERTI - Continua su Cronache Fermane la rubrica in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Fermo guidato dalla presidente Eliana Quintili. Ogni settimana i professionisti iscritti all'Ordine affrontano temi di attualità e approfondimenti sul mondo della contabilità, fiscale e del lavoro

di Dott. Andrea Mattiozzi

Con il precedente intervento pubblicato su questa rivista lo scorso venerdì 7 maggio è stata data notizia dell’opportunità per le imprese di rivalutare i propri beni prevista da due diversi provvedimenti, ovvero dall’art. 110 del D.L. n. 104 del 2020 (c.d. “decreto Agosto”), per la generalità delle imprese e dall’art. 6-bis del D.L. n. 23 del 2020 (c.d. “decreto Liquidità”), per le imprese operanti nei settori alberghiero e termale, analizzando in dettaglio la disciplina della rivalutazione c.d. “generale” (D.L. 104/2020).
L’impianto normativo previsto per le imprese dei settori alberghiero e termale (D.L. 23/2020), rivalutazione c.d. “gratuita”, è sostanzialmente analogo a quello relativo alla generalità delle imprese. Rispetto a tale cornice, la rivalutazione “gratuita” presenta poche ma rilevanti differenze ed alcune criticità che occorre, quindi, ben focalizzare.
Come detto, la rivalutazione “gratuita” ha come scopo quello di sostenere le imprese dei settori alberghiero e termale che più delle altre sono state colpite della pandemia da “Covid-19”. Tale misura, di certo, non risolve i danni economici dalle stesse subiti ma li attenua, consentendo loro una maggiore patrimonializzazione con effetti anche fiscali.
Come la rivalutazione “generale”, anche quella in esame ha carattere facoltativo e non obbligatorio riproponendosi, quindi, le questioni riguardanti sia la possibilità che l’opportunità di procedere con la stessa.

Ambito soggettivo
Anche la rivalutazione “gratuita” può essere eseguita dalle imprese di qualsiasi natura giuridica (società di capitali, di persone ed imprese individuali), che non adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS nella redazione del bilancio, anche se in regime contabile semplificato. In particolare, la possibilità di avvalersi della rivalutazione anche da parte delle società di persone e delle imprese individuali è stata recentemente confermata dall’Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 200/2021.
In caso di affitto d’azienda o usufrutto d’azienda, come chiarito dall’Agenzia delle entrate (in ultimo, cfr. circ. n. 14/E/2017, § 2), occorre verificare le pattuizioni intercorse tra le parti:
se non è stata prevista la deroga all’art 2561 c.c. (e, quindi, gli “ammortamenti” sono dedotti dall’affittuario o usufruttuario), la rivalutazione compete all’affittuario o usufruttuario;
se, invece, è stata prevista la deroga (e, quindi, gli “ammortamenti” continuano ad essere dedotti dal concedente), la rivalutazione compete al concedente.

La legittimazione in capo al concedente, in presenza della suddetta deroga, è stata di recente riaffermata dall’Agenzia delle entrate (cfr. risposte ad interpello n. 637/2020 e n. 200/2021) proprio in relazione ad un’impresa alberghiera, considerato che, diversamente opinando, la finalità di sostegno della norma per un settore così in crisi non troverebbe applicazione, giacché l’affittuario non è legittimato ad effettuare la rivalutazione.
La nozione di “settori alberghiero e termale”
Un dubbio rilevante riguarda l’individuazione delle imprese operanti nei suddetti settori. Al riguardo, in dottrina sono state fornite due possibili chiavi di lettura.
La prima, che sembra prevalente, fondata su un’interpretazione logica della norma che ha come ratio quella di sostenere un intero settore in crisi, propone di considerare nel novero dei soggetti legittimati alla rivalutazione tutte le imprese il cui codice ATECO, oltre a quello 96.04.20 “Stabilimenti termali”, è ricompreso nella seguente divisione 55 “Alloggi”:

Tale riferimento è stato, peraltro, preso in considerazione dall’Agenzia delle entrate (circ. n. 14/E/2020) con riguardo al credito di imposta sulle locazioni, che non prevedeva limiti sui ricavi solo per le strutture alberghiere ed agrituristiche. La seconda, che privilegia invece un’interpretazione letterale e più restrittiva, secondo cui l’ambito soggettivo andrebbe limitato alla sottocategoria 55.1 riguardante gli “Alberghi e strutture simili”, facendo riferimento alle disposizioni attuative del credito d’imposta per la riqualificazione delle imprese alberghiere previsto dall’art. 10 del D.L. 83/2014. La questione ha formato oggetto della risposta del 5 maggio scorso all’interrogazione parlamentare n. 5-05916, con cui gli interpellanti avevano chiesto se nel novero dei soggetti legittimati alla rivalutazione dei beni vi rientrassero anche le strutture ricettive all’aria aperta (aree di campeggio e villaggi turistici). Purtroppo, la risposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze si è limitata a rappresentare la necessità di effettuare approfondimenti che permettano di ricostruire la ratio legis della disciplina, anche in considerazione degli eventuali profili di copertura e stime di gettito. Sul punto è auspicabile un chiarimento dell’Agenzia delle entrate.

Bilanci di rivalutazione
Rispetto alla rivalutazione “generale”, la quale deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2019, quella in oggetto deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci successivi a quello in corso al 31/12/2019. Pertanto, i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (c.d. soggetti “solari”) potranno eseguire la rivalutazione nel bilancio al 31/12/2020, nel bilancio al 31/12/2021 oppure in parte in uno ed in parte nell’altro.
Anche in tal caso, i beni rivalutabili dovevano risultare dal bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2019. Si ricorda che i beni detenuti in leasing possono essere rivalutati dall’utilizzatore solo se è stato esercitato il diritto di riscatto entro l’esercizio in corso al 31/12/2019, considerato che possono essere rivalutati i soli beni in proprietà.

Beni rivalutabili
Anche per la rivalutazione “gratuita”, possono essere rivalutati i beni materiali (ammortizzabili o non quali, ad esempio, immobili, impianti, macchinari, attrezzature, ecc…) ed immateriali immobilizzati, nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate, anch’esse costituenti immobilizzazioni finanziarie.
Sono esclusi i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa (c.d. beni “merce”), mentre possono essere rivalutati anche i beni completamente ammortizzati, purché risultanti dal bilancio ovvero, per i soggetti in contabilità semplificata, dal libro dei cespiti ammortizzabili.
La rivalutazione non è quindi limitata ai soli immobili anche se, generalmente, per le imprese del settore tali beni rappresentano il principale asset il quale, spesso, presenta plusvalori latenti.
Una seconda e rilevante differenza rispetto alla rivalutazione “generale” (che può essere effettuata distintamente per ciascun bene), attiene al fatto che quella “gratuita” deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, così come individuata dall’art. 4 del D.M. 162/2001. In particolare:

i beni immobili vanno distinti in aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica, aree non fabbricabili, fabbricati non strumentali, fabbricati strumentali per destinazione e fabbricati strumentali per natura;

i beni mobili registrati si distinguono tra aeromobili, veicoli, navi e imbarcazioni iscritte ovvero non iscritte nel registro internazionale;

i beni materiali ammortizzabili diversi dai precedenti devono essere raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento;

i beni immateriali possono essere rivalutati autonomamente per ognuno di essi, poiché non è configurabile il raggruppamento per categorie;

per le partecipazioni societarie si considerano della stessa categoria i titoli emessi dallo stesso soggetto e aventi le medesime caratteristiche (azioni ordinarie, privilegiate, di risparmio, ecc…).
L’inosservanza di tale obbligo comporta il venir meno degli effetti fiscali della rivalutazione. In particolare, secondo i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria con riguardo ai provvedimenti relativi alle precedenti rivalutazioni, nell’eventualità che alcuni beni della categoria omogenea siano illegittimamente esclusi dalla rivalutazione, gli effetti fiscali della stessa rivalutazione vengono meno per tutti gli altri beni appartenenti alla medesima categoria omogenea. Il contribuente potrà, tuttavia, impedire l’inefficacia della rivalutazione sui beni rimanenti qualora, anche in sede di accertamento, provveda al versamento dell’imposta sostitutiva non versata con riferimento al bene illegittimamente escluso, maggiorata di sanzioni ed interessi previsti per legge, fermo restando che l’assolvimento di tale onere non comporta anche il riconoscimento del maggior valore relativo ai beni esclusi dalla rivalutazione.

Aspetti contabili, criteri e metodi di rivalutazione
Il risultato contabile della rivalutazione consiste nell’iscrizione in bilancio di un maggior valore dell’immobilizzazione che trova, come contropartita, da una parte, una riserva del patrimonio netto da iscrivere nella voce A.III al netto dell’eventuale imposta sostitutiva (se si opta per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione) e, dall’altra, il debito per l’imposta sostitutiva.
La riserva deve essere denominata facendo riferimento alla norma che la prevede (es. “Saldo attivo di rivalutazione art. 6-bis del D.L. 23/2020”).
Quanto ai criteri ed ai metodi di rivalutazione valgono le regole già illustrate con riguardo alla rivalutazione “generale”.

Effetti fiscali
Per il riconoscimento del maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, la legge non richiede il pagamento di alcuna imposta sostitutiva (l’art. 6-bis, c. 3, del D.L. 23/2020 prevede, infatti, che “Sui maggiori valori (…) non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta”). Si tratta, dunque, di una rivalutazione non solo civilistica ma anche fiscale, in quanto i maggiori valori sono rilevanti anche ai fini fiscali. La disciplina si differenzia sul punto da quella prevista per la generalità delle imprese, la quale richiede un’imposta sostitutiva del 3%. Ma attenzione, l’efficacia fiscale della rivalutazione è apparentemente “gratuita” in quanto alla riserva di rivalutazione viene attribuita la natura in sospensione d’imposta con possibilità di affrancarla con il pagamento dell’imposta sostitutiva del 10%.
I maggiori valori iscritti sono riconosciuti fiscalmente (in termini di ammortamento, plafond delle spese di manutenzione, valori dei beni ai fini della disciplina delle società c.d. di “comodo”) a decorrere dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita, vale a dire per i soggetti c.d. “solari” dal 2020. E ciò diversamente dalla rivalutazione “generale” la cui efficacia decorre dall’esercizio successivo (2021).
Va tuttavia evidenziata una discordanza tra l’aspetto contabile e quello fiscale relativamente all’ammortamento. In particolare, considerato che in base ai corretti principi contabili l’ammortamento sui maggiori valori è effettuato dall’esercizio successivo alla loro iscrizione (es. 2021), la mancata contabilizzazione del componente negativo nell’anno di rivalutazione (es. 2020) vanificherebbe l’efficacia fiscale immediata dell’ammortamento che la legge prevede.
Per quanto riguarda, invece, la determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze (in caso di cessione, assegnazione ai soci, destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o di autoconsumo), come previsto per la rivalutazione “generale”, i maggiori valori iscritti sono riconosciuti a decorrere dal quarto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione viene eseguita e, dunque, per i soggetti c.d. “solari” a partire dal 2024 (cfr. art. 6-bis, c. 6, del D.L. 23/2020).

Saldo attivo di rivalutazione e possibilità del suo affrancamento
Come già detto, la rivalutazione ha come effetto contabile l’iscrizione nel patrimonio netto di una riserva di rivalutazione che può essere imputata al capitale sociale, distribuita ai soci o utilizzata a copertura delle perdite.
Nella valutazione di convenienza della rivalutazione è fondamentale tener conto del regime fiscale del saldo attivo di rivalutazione. Avendo esso natura di riserva in sospensione d’imposta, in caso di distribuzione, le somme attribuite ai soci concorrono alla formazione del reddito imponibile della società (attribuito per trasparenza ai soci, se la società è una società di persone in contabilità ordinaria).
Con riferimento ai soggetti in contabilità semplificata, invece, va evidenziato che in assenza del bilancio non opera la predetta tassazione del saldo attivo di rivalutazione in caso di distribuzione (tra le altre, cfr. circ. Agenzia delle entrate n. 14/E/2017 e n. 13/E/2014).
L’art. 6-bis, c. 5, del D.L. 23/2020 prevede la possibilità di affrancare, in tutto o in parte, il saldo attivo della rivalutazione mediante un’imposta sostituiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e delle eventuali addizionali nella misura del 10%, da versare in tre rate annuali di pari importo o in sei rate annuali se l’imposta sostitutiva supera i 3 milioni di euro, con possibilità di compensarla con i crediti tributari vantati dall’impresa. L’affrancamento comporta il venir meno dello stato in sospensione d’imposta della riserva, con l’effetto, in pratica, che la relativa distribuzione non è più tassata in capo alla società.
Per quanto riguarda, invece, gli effetti della distribuzione della riserva in capo ai soci, anche in tal caso occorre distinguere:
i soci di società di capitali, in capo ai quali il saldo attivo ricevuto genera in ogni caso un reddito di capitale tassato come dividendo, a prescindere dal fatto che il saldo attivo di rivalutazione sia stato affrancato o meno;
i soci di società di persone per i quali, invece, il reddito imponibile che si genera in capo alla società per effetto della distribuzione della riserva non affrancata è a loro imputata per trasparenza; al contrario, in caso di affrancamento, in capo al socio non si produce alcun effetto reddituale. Il beneficio, quindi, è molto considerevole soprattutto in quest’ultimo caso, in quanto i soci possono beneficiare di un risparmio d’imposta anche di oltre i 30 punti percentuali rispetto a quanto essi scontano sugli utili ordinari.
Non determina, in ogni caso, il presupposto d’imposta l’utilizzo della riserva per la copertura delle perdite; in tal caso non si possono distribuire utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assemblea straordinaria (art. 13, c. 2, della L. 342/2000).

Considerazioni finali di convenienza
In conclusione, come già visto per la generalità delle imprese, anche per quelle dei settori alberghiero e termale l’analisi dei vantaggi e svantaggi della rivalutazione va effettuata caso per caso, non essendoci una soluzione valida per tutte le imprese. Volendo tracciare una mini guida operativa, presupponendo l’esistenza delle condizioni per eseguire la rivalutazione dei beni, sono ipotizzabili le seguenti tre scelte:

1) rivalutazione senza affrancamento del saldo attivo di rivalutazione: potrebbe essere l’opzione giusta per le imprese che, oltre all’obiettivo di aumentare il valore del proprio patrimonio netto contabile (per esempio, per migliorare il proprio rating nei confronti del sistema bancario oppure per disporre di un’ulteriore riserva utilizzabile in futuro per la copertura di eventuali perdite di esercizio, pur con l’obbligo della ricostituzione), hanno una ragionevole probabilità di avere in futuro redditi imponibili o di effettuare cessioni di beni immobilizzati fortemente plusvalenti (come nel caso di un immobile già detenuto in leasing ed iscritto in bilancio al prezzo di riscatto, notoriamente inferiore al valore di mercato) e che non hanno in previsione la distribuzione della riserva in sospensione di imposta. La rivalutazione con efficacia fiscale senza il pagamento di un’imposta sostitutiva, è una norma che non ha precedenti; vanno valutati i riflessi sui calcoli previsti ai fini della disciplina delle società c.d. di “comodo” di cui all’art. 30 della L. 724/1994;

2) rivalutazione con affrancamento del saldo attivo di rivalutazione: è prevista un’imposta sostitutiva del 10%. Questa è la soluzione preferibile per quelle imprese che prevedono di avere in futuro redditi imponibili, nonché di distribuire, presto o tardi, la riserva di rivalutazione. Tale soluzione presenta un particolare appeal per le società di persone che con il costo del 10% potrebbero evitare in futuro un prelievo che in alcuni casi potrebbe arrivare al 50% tra IRPEF, addizionali, IRAP ed eventuali contributi previdenziali. Il massimo della convenienza è prevista poi per le imprese in contabilità semplificata per le quali, non generandosi alcuna iscrizione di una riserva, la rivalutazione è realmente gratuita;

3) rinuncia alla rivalutazione: potrebbe essere questa l’opzione per le imprese ben patrimonializzate e con previsioni incerte (o impossibili da fare) circa la presenza di redditi imponibili futuri, oppure che hanno precedenti perdite fiscali da computare in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi.



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