di Dott. Simone Brancozzi
Giovedì si è svolto il webinar a sessione breve sul tema ‘Adeguato assetto amministrativo: una misurazione’ , organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori contabili di Fermo in collaborazione con l’associazione Dottori Commercialisti nazionale.
Il relatore dell’evento, il dottore commercialista Simone Brancozzi iscritto all’Ordine di Fermo ha illustrato il nuovo articolo 2086 c.c. secondo comma alla luce delle novità apportate dal d.lgs n. 14 del 2019 c.d. Codice della Crisi spiegando cosa abbia voluto intendere il legislatore con l’inciso “assetto organizzativo amministrativo contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa”.
In particolare è stato possibile comprendere l’importanza della riforma che, ponendo l’accento sull’importanza della prevenzione, oggi impone agli amministratori di dotare l’azienda di un insieme sistemico in grado di garantire la rilevazione precoce degli indizi di crisi.
Gli amministratori, invero risponderanno per i danni e i debiti creati alla società, qualora le loro condotte non saranno in linea con i doveri gestori oggi predicati dall’art 2086 secondo comma provocando una grave irregolarità nella gestione, alla quale è collegata la reazione della denunzia al Tribunale ex art 2409 c.c. nonché la conseguente revoca dell’organo amministrativo con la nomina di un amministratore giudiziario.
Diverse, infatti, sono state le pronunce da parte del Tribunale di Milano e di Roma che affrontando il tema della responsabilità dell’amministratore di una società sotto il profilo dell’adeguatezza degli assetti organizzativi adottati nell’impresa in ossequio a quanto prescritto dall’art 2086 secondo comma c.c hanno visto condannare gli amministratori per non essersi conformati alle prescrizioni inserite dal Legislatore con il Codice della Crisi.
L’imprenditore, pertanto, al fine di non incorrere in alcuna forma di responsabilità civile ovvero penale, è chiamato a dotare la propria azienda di strumenti in ambito organizzativo, amministrativo e contabile in grado di controllare l’azienda, o meglio ‘misurarla’, in modo da poter rilevare subito i segnali di crisi impedendo la perdita della continuità aziendale, dove per continuità s’intende il concetto anglosassone di ‘Going Concern’, ossia la capacità di compiere ogni giorno delle azioni che garantiscano alla propria azienda un futuro migliore. Ciò in quanto è possibile che una azienda, pur in presenza di un solido equilibrio finanziario ed economico, possa presentare una perdita di continuità aziendale.
A tal proposito nel corso dell’intervento il dottor Brancozzi ha indicato quelli che sono gli indizi di crisi che un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile dovrebbe intercettare per lasciare indenni gli amministratori da ogni responsabilità e individuare una azienda che presenta una perdita di continuità aziendale sintetizzandoli in Clima aziendale ostile e non collaborativo; Lite fra soci o fra amministratori che impediscono all’azienda di operare correttamente; Feedback negativi relativi alla soddisfazione dei clienti; Scarsa innovazione; Scarsa attività di formazione; Perdite di quote di mercato; Fatturato costituito in gran parte dalla vendita di prodotti e servizi in fase di decadimento. Si tratta di situazioni che con molta probabilità sono in grado di condurre alla creazione di inefficienze le quali, eroderanno il reddito operativo e la liquidità. Questo farà salire l’indebitamento che provocherà un aumento degli oneri finanziari che, in caso di mancato ripristino della redditività operativa, porteranno alla formazione di perdite di esercizio. L’eventuale continuazione di formazione di perdite porterà l’azienda al deficit patrimoniale e di conseguenza all’insolvenza e al default.
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