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Credito d’imposta per canoni di locazione:
cosa cambia con il decreto Rilancio,
i commercialisti: “Benefici ma ad alcune condizioni”

PAROLA AGLI ESPERTI - Continua su Cronache Fermane la rubrica in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Fermo guidato dalla presidente Eliana Quintili. Ogni settimana i professionisti iscritti all'Ordine affrontano temi di attualità e approfondimenti sul mondo della contabilità, fiscale e del lavoro

di dott.ssa Eliana Quintili *

L’articolo 28 del decreto legge 34/2020 pubblicato il 19 maggio 2020 e denominato ‘Rilancio’, riguardante il  credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, va a correggere in parte la distorsione creatasi con il precedente art. 65 del decreto ‘Cura Italia’, laddove lo stesso prevedeva un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo, pagato dalle imprese, esclusivamente per gli immobili avente categoria catastale c/1  (botteghe e negozi).

L’articolo 28 nella sua attuale formulazione, presenta delle differenze sostanziali rispetto al precedente articolo 65; viene ampliato sia l’ambito oggettivo (agevolazione estesa a tutti immobili aventi categorie catastali non abitative) che l’ambito soggettivo (riguarda tutti i soggetti economici e non solo le imprese); l’agevolazione viene inoltre estesa, anche se con beneficio inferiore (30%), anche ai contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

La nuova norma è destinata quindi a tutte le imprese (anche quelle agricole), a tutti i lavoratori autonomi, a tutti gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti per gli immobili non abitativi destinati all’attività istituzionale. La stessa prevede, per i mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno esclusivamente per le imprese turistico ricettive con attività stagionale) l’attribuzione di un credito di imposta pari al 60% dei canoni di locazione, di leasing e di concessioni degli immobili ad uso non abitativo, detto beneficio è invece pari al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo; detto credito di imposta non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini delle imposte (Irpef, Ires, Irap). 

Il beneficio è però soggetto ad alcune condizioni: è infatti rivolto solo ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che nel precedente periodo di imposta (2019) non abbiano superato i 5 milioni di euro di ricavi o compensi (tale limitazione non si applica alle imprese alberghiere) e che abbiano avuto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%  nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta (2019).

Le imprese, i lavoratori autonomi che rispettano tali requisiti potranno, successivamente all’integrale pagamento dei canoni, utilizzare tale credito d’imposta in compensazione tramite F24 oppure utilizzarlo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa; inoltre ai sensi dell’articolo 122 del decreto 34/2020 i soggetti beneficiari potranno, in luogo dell’utilizzo diretto del credito spettante, cederlo a terzi ovvero al locatore, ad altri soggetti e/o a istituti di credito.

Va prestata attenzione al fatto che l’attuale agevolazione non è cumulabile con la precedente (art. 65 DL Cura Italia), ovvero quei soggetti che hanno già beneficiato dell’agevolazione per il mese di marzo 2020, potranno godere del beneficio esclusivamente per i mesi di aprile e maggio, rispettando le nuove condizioni.

* Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Fermo



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