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“Pagare tutti per pagare meno
ma non in contanti”, con i commercialisti
tutti i dettagli della nuova normativa

PAROLA AGLI ESPERTI - Continua su Cronache Fermane la rubrica in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Fermo guidato dalla presidente Eliana Quintili. Ogni settimana i professionisti iscritti all'Ordine affrontano temi di attualità e approfondimenti sul mondo della contabilità, fiscale e del lavoro

di Alessandro Felicioni

Pagare tutti per pagare meno. Ma non in contanti. Dal prossimo primo luglio non sarà più possibile effettuare pagamenti in moneta sonante per importi superiori ad euro 2.000. Si abbassa dunque la soglia ora fissata a 3.000 euro. Addirittura, dal primo gennaio 2022, il tetto scenderà ancora a 1.000 euro.
È la previsione contenuta nell’art. 18 del decreto Fiscale (D.L. n. 124/2019) che limita l’uso del contante ed incentiva quello della moneta elettronica al fine di contrastare l’evasione fiscale ed altri pericolosi fenomeni tra i quali il riciclaggio di denaro proveniente da attività malavitosa.
Certo, all’epoca dell’approvazione del decreto legge, il 26 ottobre dell’anno scorso, nessuno poteva prevedere quel che sarebbe successo da lì a pochi mesi; ma oggi, proprio mentre proviamo a riaffacciarci fuori di casa, ben sanificati e igienizzati, questa ulteriore stretta rischia veramente di dare il colpo di grazia alle caparbie e testarde attività commerciali ed imprenditoriali che provano ancora a non mollare.
Per non parlare dei professionisti, già fiaccati dal particolare trattamento loro riservato dalle norme emergenziali che, da ultimo, hanno negato loro anche il contributo a fondo perduto: non arriverà nulla, né con bonifico né, tanto meno, in contanti. Le novità tendono ad allineare la disciplina relativa all’utilizzo del contante a quella prevista per gli assegni bancari, postali e circolari, che possono essere emessi o richiesti per importi pari o superiori a 1.000 euro solo indicando il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49 commi 5, 7 e 8 del D.Lgs. 231/2007).


Nel dettaglio è vietato trasferire denaro contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 2.000 euro (dal primo luglio). Non si può neppure fare i furbi, frazionando artatamente un pagamento complessivamente superiore alla soglia in più tranche di importo inferiore al limite. Più precisamente, (art. 1 comma 2 lett. v) del DLgs. 231/2007), per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal DLgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale).
In ogni caso è possibile pagare un corrispettivo parte in contanti (entro i 2.000 euro) e parte con strumenti tracciabili (assegno o altri titoli di credito).
Attenzione a non fare confusione tra pagamenti in contanti e movimentazioni sui propri conti correnti mediante versamenti o prelievi. Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha chiarito infatti che è sempre possibile effettuare un prelievo o versamento bancario in contanti di importo superiore alla soglia in quanto la normativa in esame e i relativi limiti sono destinati ad operare per passaggi di denaro tra soggetti diversi.
Il divieto di utilizzare importi pari o superiori ai ricordati limiti riguarda il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche).
Certo è, però, che per chi svolge attività d’impresa o lavoro autonomo, movimenti in entrata e in uscita in contanti, non supportati da idonea documentazione contabile, spalancano le porte all’intervento dell’Agenzia delle Entrate con gli accertamenti bancari.
L’unica buona notizia è che, assieme alla soglia minima, calano anche le sanzioni minime in caso di infrazione che si adegueranno anch’esse ai 2.000 euro a partire dal 1 luglio e ai 1.000 euro dall’1 gennaio 2022. Fino al 30 giugno 2020 la sanzione va da 3.000 euro a 50.000 euro. Soglia quest’ultima che resterà tale anche dopo la fine del mese. Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.
Sempre in tema di sanzioni è possibile l’oblazione, ossia il pagamento in misura ridotta (un terzo del massimo o il doppio del minimo) entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione. Tale possibilità è però esclusa per chi se ne sia già avvalso per altra analoga violazione nell’anno precedente.
Altra strada per limitare i danni è la richiesta al Ministero dell’Economia e delle Finanze, di pagare in misura ridotta; riduzione pari ad un terzo della sanzione irrogata. Occorre però ravvedersi prima della scadenza del termine previsto per l’impugnazione del decreto che irroga la sanzione.
Come spesso accade, saranno i professionisti a trovarsi nel bel mezzo del fuoco incrociato tra amministrazione finanziaria e contribuenti. Nei confronti di questi ultimi non potranno incassare in contanti le parcelle di importo pari o superiore ai nuovi limiti.
È vero che il Dipartimento del Tesoro nelle proprie risposte del 3 ottobre 2017 ha precisato che, a fronte di una fattura unica per la vendita di un bene il cui importo sia superiore al limite, è possibile accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra, purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia oltre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili; ma è altrettanto vero che tali operazioni vanno incontro a dubbi di legittimità e di corretta applicazione della normativa tributaria in termini di iva e applicazione di ritenute. Meglio non rischiare.
I professionisti, inoltre, sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività. Solo se oggetto dell’infrazione è un’operazione di trasferimento che va segnalata come operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, non occorre la comunicazione specifica per il pagamento in contanti.
Va da ultimo evidenziato, non senza perplessità, che alla riduzione della sanzione minima dal primo luglio 2020, per chi paga in contanti, non corrisponde analogo decremento per i professionisti che non comunicano l’infrazione. Per questi figli di un dio minore, infatti la sanzione minima rimane di 3.000 euro anche dopo luglio.



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