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Limiti al pagamento in contanti: la soglia si abbassa da 2.000 a 1.000 euro come già accaduto tra il 2011 e il 2015

PAROLA AGLI ESPERTI - Continua su Cronache Fermane la rubrica in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Fermo guidato dalla presidente Eliana Quintili. Ogni settimana i professionisti iscritti all'Ordine affrontano temi di attualità e approfondimenti sul mondo della contabilità, fiscale e del lavoro

Continua la guerra al contante per contrastare l’economia sommersa. Per effetto degli artt. 49 e 63, D.Lgs. n. 231/2007 e del disposto dell’articolo 18 della L. N. 157/2019, dal 1.01.2022 la soglia dei pagamenti in contanti si abbasserà da € 2.000 a € 1.000: saranno leciti i pagamenti fino a € 999,99. Privati e imprese dovranno rimanere al di sotto di tale soglia nei pagamenti in contante in unica soluzione o per singole rate. Con i nuovi limiti cambieranno anche le sanzioni previste.

Dal 1° gennaio 2022 cambieranno anche le relative sanzioni: dal 1° gennaio 2022 la sanzione minima scenderà a 1.000 euro. Regola, però, non valida per i professionisti o per chiunque non segnali le irregolarità alle direzioni territoriali: in tal caso, la sanzione resta fissata da 3.000 a 15.000 euro, quindi con una soglia minima pari al triplo rispetto a quella prevista per chi commette la violazione.

La nuova soglia è stata confermata dal sottosegretario al Mef nel corso delle interrogazioni a risposta immediata del 13.10.2021 in Commissione Finanze alla Camera. Il limite di € 1.000 è già stato in vigore dal 6.12.2011 al 31.12.2015, quando era stato innalzato a € 2.999,99 (limite in vigore dal 1.01.2016 al 30.06.2020).

Assegni – Gli assegni bancari e postali devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e quelli emessi per importi pari o superiori a € 1.000 anche la clausola di non trasferibilità.; gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente (cioè emessi a sè stesso) possono essere girati soltanto per effettuarne l’incasso.

Cessioni a stranieri – La disposizione prevede che, con specifiche modalità e comunicazioni da eseguire all’Agenzia delle Entrate, gli operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo, possano vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, ricevendo denaro contante entro il limite di € 15.000.

 



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