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Economia Circolare: esperienze e normativa tributaria

PAROLA AGLI ESPERTI - Continua su Cronache Fermane la rubrica in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Fermo guidato dal presidente Roberto Vittori. Ogni settimana i professionisti iscritti all'Ordine affrontano temi di attualità e approfondimenti sul mondo della contabilità, fiscale e del lavoro

di Gianluca Vita

Sabato scorso presso i locali della Caritas Diocesana di Fermo in via G. da Palestrina n.21, si è tenuto il convegno su “Economia Circolare: esperienze e normativa tributaria” con il patrocinio dell’Ordine dei  Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Fermo. Sono intervenuti oltre a Silvano Gallucci (Associazione Il Ponte), Meri Marziali (presidente di zona soci Coop Alleanza 3.0) e alla responsabile del Banco Alimentare nazionale, il professor Giuseppe Rivetti docente presso l’Università di Macerata in Diritto Tributario degli Enti Locali.

Il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente ha rilevato che ogni giorno, nel mondo, un terzo del cibo prodotto per il consumo umano vada perduto, con conseguente impatto economico, ambientale e sociale. Se l’attuale emergenza sanitaria ha fatto registrare un’impennata nell’aumento dello spreco e nel deterioramento delle condizioni di sicurezza alimentare, in generale, i dati mostrano che ogni anno il 14% circa dei prodotti alimentari si deteriora prima di raggiungere il mercato, con grave impatto ambientale, poiché le perdite e gli sprechi alimentari sono responsabili dell’8% di emissioni globali di gas a effetto serra.

In Italia il contrasto allo spreco alimentare ha trovato una disciplina nella L. 19.08.2016 , n. 166 (Legge Gadda modificata dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dalla Legge di Bilancio 2018), recante “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”.

Il professor Rivetti nel dettaglio ha introdotto le disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. 

Gli operatori del settore alimentare possono cedere gratuitamente le eccedenze alimentari a soggetti donatari, i quali possono ritirarle direttamente o incaricandone altro soggetto donatario. 

Per “operatori del settore alimentare” si intendono i soggetti pubblici o privati, operanti con o senza fini di lucro, che svolgono attività connesse ad una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti. 

Per “eccedenze alimentari”, si intendono invece i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; prossimi al raggiungimento della data di scadenza ecc.

I prodotti finiti della panificazione che, non essendo stati venduti o somministrati entro le ventiquattro ore successive alla produzione, risultano eccedenti presso le rivendite di negozi, anche della grande distribuzione, i produttori artigianali o industriali, la ristorazione organizzata, inclusi gli agriturismi, e la ristorazione collettiva, possono essere donati a soggetti donatari. Si ricorda inoltre che con la Legge di Bilancio 2018 sono state ampliate le categorie di beni rientrati nel campo di applicazione della disciplina in esame alle donazioni di: – medicinali – articoli di medicazione – prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona, prodotti per l’igiene e la pulizia della casa, integratori alimentari, biocidi, presìdi medico chirurgici, prodotti di cartoleria e di cancelleria. In conseguenza dell’ampliamento delle categorie di beni donabili, la legge n. 166/2016 elenca ora tra i donatori anche le farmacie, le parafarmacie, i grossisti e le aziende titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio di farmaci (i c.d. “soggetti donatori del farmaco”). 

Per “soggetti donatari”, si intendono gli enti gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi gli enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore), le cooperative sociali e imprese sociali.

A mero titolo esemplificativo possiamo annoverare i seguenti soggetti:

• le Aps (Associazioni di Promozione Sociale);

• le Odv (Organizzazioni di Volontariato);

• gli enti filantropici, le cooperative sociali e le imprese sociali.

Tali soggetti donatari devono destinare, in forma gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti.

Sono stati trattati gli adempimenti da realizzare per le donazioni di valore entro ed oltre 15.000 euro e le agevolazioni fiscali in termini di Iva ed Ires.

Dal lato Iva i beni ceduti a titolo gratuito per esclusive finalità di assistenza, beneficienza, educazione, istruzione studio o ricerca scientifica, nella forma di prodotti alimentari, vengono considerati distrutti ai fini Iva, ex art. 6 comma 15 L. 133/1999. Si tratta pertanto di una operazione esenti ai fini Iva secondo quanto disposto dall’art. 10, comma 1, n. 12, del Dpr 633/1972. Pertanto, al soggetto donante, da una parte, non viene applicata l’Iva sulle merci in uscita e viene riconosciuta la detrazione dell’Iva assolta a monte.

Dal latro Ires sui beni ceduti gratuitamente (beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa), non opera la disposizione del Tuir, secondo la quale si comprende tra i ricavi il valore normale dei beni destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (es.: omaggi, autoconsumo). In questo modo il legislatore ha stabilito che le cessioni solidaristiche ai fini del calcolo del reddito d’impresa non sono considerate ricavi, quindi non vengono sottoposte a tassazione Ires o Irpef. Per valore normale del bene ceduto si intende il valore commerciale del bene. Ai fini delle imposte dirette l’impresa donante potrà dedurre il costo di acquisto del bene, mentre il valore normale non costituirà ricavo dell’impresa, né concorrerà ai fini Irap.

(clicca per ingrandire)

 



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